La valutazione comparativa nei concorsi universitari non impone l’analitica comparazione di ogni (Cons. Stato n. 2582 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per posti di professore universitario di prima fascia la valutazione comparativa affidata alla commissione esaminatrice consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei candidati. La valutazione dei titoli non deve essere svolta con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascun titolo, perché si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale. È sufficiente che i titoli siano stati considerati nel quadro di tale valutazione, dovendo la commissione dare conto del profilo di ogni candidato e delle ragioni dei giudizi espressi. La non condivisibilità di una valutazione tecnico-discrezionale non integra di per sé motivo di annullamento.

Il Fatto

Tre candidati partecipano alla procedura selettiva indetta da un ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia. All’esito delle operazioni la commissione individua la vincitrice; il decreto rettorale di approvazione degli atti viene impugnato dagli altri due candidati davanti al TAR Calabria.

Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari e gran parte dei motivi, accoglie i ricorsi riuniti e annulla la procedura per un asserito deficit istruttorio e motivazionale, disponendo la riedizione delle valutazioni a opera di una nuova commissione. La vincitrice appella, deducendo tra l’altro ultrapetizione e contraddittorietà della sentenza. Nelle more l’ateneo ripete le operazioni e conferma la vincitrice, con esiti impugnati in un nuovo giudizio pendente davanti allo stesso TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’interesse. L’appello resta procedibile, perché un suo accoglimento neutralizzerebbe gli effetti di una eventuale pronuncia sfavorevole nel giudizio pendente sulla procedura ripetuta. Sul piano dell’effetto devolutivo, però, l’appellante non ha riproposto integralmente le eccezioni di primo grado, con conseguente inoppugnabilità delle relative statuizioni.

Le eccezioni riproposte sono infondate. Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio, il Collegio conferma la lettura del primo giudice: ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, cod. proc. amm., sono controinteressati solo coloro che precedono il ricorrente nella valutazione, mentre chi segue è cointeressato, vantando un interesse identico a quello azionato. Infondata anche l’eccezione relativa alla posizione del candidato dichiarato inidoneo: al momento del ricorso egli era in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 legge n. 240/2010, con validità sino al 5 febbraio 2025.

Nel merito il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione del TAR. La descrizione del profilo dei candidati è passaggio necessario e indefettibile, ma non richiede previsione nei criteri valutativi. Nel verbale n. 5 del 18 gennaio 2024, l’unico che documenta l’attività valutativa, è presente la descrizione, quantunque sintetica, del profilo di ciascun candidato, seguita dall’esame dei singoli elementi e dai giudizi sui criteri fissati nella prima seduta. Il verbale consta di venti pagine: l’affermazione di un macroscopico deficit istruttorio è quindi smentita documentalmente, come lo è quella sull’impossibilità di sapere quando e chi sia stato esaminato.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. VII, n. 5633 del 2024; sez. VI, n. 3561 del 2015; n. 5079 del 2013): la valutazione comparativa è raffronto globale, non comparazione puntuale titolo per titolo. I giudizi espressi risultano chiari e intelligibili; la loro non condivisibilità da parte dei controinteressati non li rende illegittimi. L’appello è quindi accolto e i ricorsi di primo grado respinti, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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