Enti bilaterali non accrescono rappresentatività delle confederazioni datoriali ai fini CNEL (Cons. Stato n. 4500 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rappresentatività delle organizzazioni datoriali, ai fini della designazione dei rappresentanti delle categorie produttive in seno al CNEL, si accerta sugli indici della consistenza associativa, della diffusione territoriale e della partecipazione alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali. L’attività degli enti bilaterali non costituisce indice autonomo di rappresentatività: essi sono organismi privati di fonte contrattuale che danno attuazione sul piano operativo al contratto collettivo, sicché gli aderenti non formano un corpus numerico aggiuntivo rispetto agli iscritti alla confederazione. La scelta dell’amministrazione, espressione di alta amministrazione, è sindacabile solo per vizi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia la procedura di rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2023-2028, invitando le organizzazioni sindacali di carattere nazionale a designare i propri rappresentanti ai sensi dell’art. 4 della legge n. 936 del 1986. Una confederazione datoriale rappresentativa delle PMI propone la candidatura del proprio rappresentante per la categoria “imprese”.

L’elenco provvisorio, comunicato con nota del 27 aprile 2023, non contempla il candidato. L’opposizione amministrativa è respinta con d.P.R. dell’8 settembre 2023. La confederazione impugna gli atti davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso. Propone quindi appello, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza degli enti bilaterali e la maggiore rappresentatività rispetto alle confederazioni destinatarie dei seggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’ente bilaterale: organismo paritetico senza scopo di lucro, istituito dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, lett. h), d.lgs. n. 276/2003, qualificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176/2010 come “organismo privato istituito dalla contrattazione collettiva”. La sua funzione è quella di dare concreta attuazione, sul piano del welfare e del mercato del lavoro, alle tutele previste dal contratto collettivo.

Da qui la conseguenza decisiva: l’adesione all’ente bilaterale ricade nella parte obbligatoria del contratto collettivo e vincola solo le parti stipulanti. L’ente non è un sindacato, ma uno strumento operativo del contratto. Gli aderenti non rappresentano quindi un corpus numerico aggiuntivo rispetto agli iscritti alla confederazione. Ammettere il contrario esporrebbe al rischio di duplicazione della medesima consistenza, dal momento che le aziende aderenti all’ente potrebbero essere iscritte anche ad associazioni diverse da quelle promotrici.

Il ragionamento si chiude con un rovesciamento logico: è la rappresentatività a costituire il presupposto della costituzione dell’ente bilaterale, e non l’ente a fondare la rappresentatività. Il primo motivo è pertanto infondato.

Quanto agli altri motivi, il Collegio procede al raffronto tabellare dei dati. Rispetto ad alcune confederazioni la ricorrente annovera una maggiore consistenza numerica di aziende, ma una minore diffusione territoriale e un minor numero di contratti collettivi sottoscritti; rispetto ad altre l’inferiorità è marcata anche sul piano numerico. Il mero confronto rende dunque non implausibile la scelta amministrativa.

Il giudice amministrativo ribadisce il carattere esterno del proprio sindacato sugli atti di alta amministrazione. In una visione comparativa e pluralista, improntata al criterio di proporzionalità, la consistenza numerica perde il ruolo di fattore unico e determinante, coesistendo con l’ampiezza delle strutture organizzative e con la partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti collettivi. La motivazione degli atti, articolata sui criteri seguiti e sull’esame comparato dei dati, resiste alle censure. Non è irragionevole, infine, la designazione di due distinte confederazioni operanti nel settore dei trasporti, avuto riguardo alla diversa natura e consistenza delle rispettive basi associative. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *