Carta docente ottemperanza giudicato poteri commissario ad acta (TAR Lombardia n. 209 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo nascente dal giudicato e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine assegnato. Il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica del titolo esecutivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice adotta le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm. e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza dopo l’inutile decorso del termine. L’attività demandata al commissario, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non dà luogo ad alcun compenso. L’amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta da tali controversie.

Il Fatto

Con sentenza n. 3000/2022 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata in tale forma al Ministero, è passata in giudicato. La ricorrente deduce che l’amministrazione non ha eseguito il giudicato, non avendo provveduto all’accredito sulla carta della somma riconosciuta, e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si costituisce con memoria di mera forma. All’udienza camerale la ricorrente insiste nella domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996: il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito per la parte di interesse, sicché va accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro), direttamente o tramite funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del dirigente, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso: l’amministrazione va quindi condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta da tali controversie. Le spese sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza del giudicato, nomina il commissario per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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