La rateizzazione parziale del debito non estingue il giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14406 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della rateizzazione parziale del debito tributario, in pendenza del giudizio di appello e dopo la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, non integra alcuna definizione agevolata della lite e non determina la cessazione della materia del contendere. L’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/1992 prevede il pagamento frazionato del tributo, con i relativi interessi, per i due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; si tratta di una modalità di riscossione provvisoria, non di un istituto deflattivo. Il giudice d’appello che dichiara l’estinzione del giudizio in assenza dei presupposti dell’art. 46 del d.lgs. 546/1992 viola o falsa applica le norme sulla definizione delle pendenze tributarie.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento per II.DD. e IVA riferito all’anno di imposta 2014. Il recupero traeva origine dall’indicazione, nella dichiarazione modello Unico/2015, di rimanenze finali per euro 77.500,00, non più menzionate nella dichiarazione dell’anno successivo, a seguito dell’adesione al regime dei contribuenti minimi ex art. 1, comma 54, legge n. 190/2014. L’Ufficio presumeva che le rimanenze fossero state vendute nell’anno in esame.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva il ricorso introduttivo. Proposto appello, il contribuente depositava una nota recante l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito e la ricevuta della prima rata. La Commissione Tributaria di II grado della Campania dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 46 e 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/1992. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/1992 impone il pagamento del tributo, con gli interessi di legge, per i due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso. L’art. 46 stabilisce che il giudizio si estingue nei casi di definizione agevolata delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

Nel caso in esame non risulta intervenuta alcuna definizione agevolata. Il documento prodotto dallo stesso contribuente, rubricato come accoglimento dell’istanza di rateizzazione, non menziona alcun meccanismo di definizione agevolata della lite. Esso attesta la concessione della rateizzazione di una somma pari a non più dei due terzi del tributo recato dall’avviso di accertamento, compresi gli interessi ed escluse le sanzioni, come previsto dall’art. 68, comma 1, lett. a).

Ne deriva che, al momento in cui il giudice d’appello assume la causa in decisione, la materia del contendere non è affatto cessata. La lite non è stata definita in via agevolata; la rateizzazione ha riguardato solo una frazione dell’intero carico fiscale discendente dall’accertamento; il contribuente non allega neppure di aver integralmente estinto il debito portato dall’avviso impugnato.

La sentenza impugnata è pertanto cassata e la controversia rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame sul profilo esaminato, su quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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