Esenzione IMU fabbricati rurali: necessaria la variazione catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 13551 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola non è subordinata alla mera destinazione di fatto dell’immobile, ma alla circostanza che la ruralità risulti dal catasto o dal classamento, ovvero da apposita annotazione del requisito effettuata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 5 del d.m. 26 luglio 2016. L’efficacia retroattiva dell’annotazione di ruralità è riconosciuta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 solo per le domande di variazione catastale presentate entro il 30 settembre 2012; per quelle proposte successivamente, l’efficacia decorre dalla data di presentazione della domanda.
Il Fatto
Il Comune di Tornaco notificava un avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all’anno 2013, riguardante terreni e un fabbricato censito in categoria C/2, utilizzato dal contribuente, coltivatore diretto, come magazzino per lo stoccaggio di cereali. Il contribuente impugnava l’atto, sostenendo che l’immobile, pur essendo formalmente censito in categoria C/2, fosse di fatto strumentale all’attività agricola e quindi esente, essendo stata richiesta la variazione catastale in categoria D/10 solo in epoca successiva all’accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, ritenendo rilevante l’omessa variazione catastale entro il termine del 30 settembre 2012. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, invece, accoglieva l’appello del contribuente, affermando che l’effettivo uso agricolo dell’immobile, non contestato dall’ente, fosse sufficiente a prescindere dal classamento catastale. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del requisito di sinteticità, sollevata dal controricorrente. Richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, la Corte ha chiarito che la violazione dei limiti dimensionali di cui al d.m. n. 110/2023 comporta l’inammissibilità del ricorso solo quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti o pregiudichi l’intelligibilità delle censure. La mera lunghezza dell’atto e l’utilizzo abbondante di stralci non determinano automaticamente l’inammissibilità, che resta una sanzione di extrema ratio.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura del Comune. Richiamando i propri precedenti, ha affermato che ai fini dell’esenzione IMU per gli immobili rurali di cui all’art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, non è sufficiente la destinazione di fatto degli immobili ad attività agricole, ma è necessario che tali caratteristiche risultino dal catasto o dal classamento, ovvero da annotazione del requisito di ruralità effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte ha precisato che l’efficacia retroattiva del requisito di ruralità, riconosciuta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, opera solo per le domande di variazione catastale presentate entro il 30 settembre 2012. Poiché nel caso di specie la variazione era avvenuta solo nel 2018, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, l’immobile non poteva beneficiare delle agevolazioni al momento dell’emissione dell’atto impositivo. La Corte ha infine escluso ogni rilievo alla dichiarazione di ruralità resa dal padre del contribuente in sede di richiesta di concessione edilizia nel 1989.
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Nota della Redazione
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