Ratifica tacita della procura del falsus procurator della P.A. (Cass. civ. n. 33453 del 11.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. La ratifica di un contratto stipulato dal falsus procurator, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam in quanto contratto della P.A., non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. La sussistenza della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

Il Fatto

Un avvocato aveva svolto attività difensiva in favore di una Camera di Commercio nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, sulla base di un contratto di patrocinio stipulato nel 1998 e di una procura generale alle liti sottoscritta dal Segretario Generale dell’ente. A seguito del mancato pagamento dei compensi, il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, opposto dall’ente.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione per difetto di forma scritta ad substantiam del contratto. La Corte d’appello di Roma aveva invece riformato la decisione, ritenendo integrata la formale sottoscrizione per effetto del rilascio della procura alle liti e della firma degli atti difensivi. La Camera di Commercio ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla nullità del contratto di patrocinio per violazione delle norme in materia di contratti pubblici, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ravvisato la sussistenza di autonomi contratti di patrocinio, conclusi individualmente con l’accettazione desumibile dalla sottoscrizione delle comparse nelle singole procedure esecutive. Il ricorso non aveva censurato specificamente tale ricostruzione, che atomizza il singolo contratto e risulta sufficiente a sorreggere la decisione. La nullità del contratto generale del 1998, non essendo stata posta a fondamento della domanda monitoria, non poteva riverberarsi sui singoli atti negoziali, dotati di autonoma individualità.

La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, richiamando la giurisprudenza comunitaria che ha ritenuto legittima l’esclusione dei servizi di rappresentanza legale dal regime dei contratti pubblici, in ragione del rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente e della massima riservatezza che caratterizza tali prestazioni.

Quanto al secondo motivo, relativo al difetto del potere rappresentativo del Segretario Generale, la Corte ha confermato che la ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator non richiede una manifestazione espressa del dominus, potendo essere implicita. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio della Camera di Commercio a mezzo di nuovi difensori, muniti di valido mandato e incaricati di approvare gli atti compiuti dal precedente legale, costituiva atto scritto, consequenziale alla stipula del negozio, dal quale desumere inequivocabilmente la volontà di far proprio l’operato del rappresentante senza potere. Tale accertamento, in quanto sorretto da motivazione congrua, è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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