Appello avverso la sentenza sul silenzio: termine breve dimezzato a trenta giorni (Cons. Stato n. 1206 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi il termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, in caso di notificazione della stessa, è dimezzato e pari a trenta giorni. Il dimezzamento deriva dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 116, comma 5, cod. proc. amm. e opera per tutti i termini del rito camerale, con la sola eccezione, in primo grado, di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. L’eccezione di tardività dell’appello è questione preliminare: il suo accoglimento impedisce l’esame delle ulteriori eccezioni in rito e del merito. La declaratoria di irricevibilità non preclude la compensazione delle spese quando manchi una effettiva soccombenza e permangano criticità nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, collocato a riposo per inabilità e titolare di pensione privilegiata erogata dall’INPS, chiedeva dapprima all’istituto e poi al Ministero dell’interno copia dei fogli di calcolo, dei modelli di liquidazione, dell’estratto contributivo e della documentazione sulle trattenute fiscali applicate al trattamento pensionistico. L’INPS rispondeva di non detenere i fogli di calcolo e i modelli TE08, indicando il ministero quale amministrazione competente. Il ministero non replicava nei trenta giorni.
Il lavoratore ricorreva quindi al TAR Lazio contro la nota dell’INPS e contro il silenzio del ministero. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente al silenzio, ordinando al ministero di ostendere la documentazione richiesta entro trenta giorni. Il ministero appellava deducendo sei motivi, tra cui l’inesistenza del silenzio, l’errata individuazione dell’amministrazione detentrice e la violazione del litisconsorzio necessario. L’appellato eccepiva in via preliminare la tardività dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di tardività, qualificandola come questione da scrutinare in via prioritaria rispetto al merito. Dagli atti del fascicolo digitale risulta che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 2 settembre 2025, notificata all’Avvocatura generale dello Stato il 10 settembre 2025 e che l’atto di appello è stato notificato solo il 28 ottobre 2025.
Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 87 e 116 cod. proc. amm. e osserva che nel rito dell’accesso opera la dimidiazione di tutti i termini processuali stabilita per i riti camerali, con la sola eccezione, nel giudizio di primo grado, del termine per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Il dimezzamento si applica espressamente anche ai giudizi di appello.
Ne consegue che, in caso di notificazione della sentenza, il termine breve per proporre appello è di trenta giorni. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7103 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5341 del 2024, che confermano l’interpretazione inequivoca delle norme.
La fondatezza dell’eccezione, verificata per tabulas, assorbe ogni altra questione: il giudice amministrativo non esamina né l’ulteriore eccezione in rito relativa alla pretesa nullità della sentenza di primo grado, né i motivi di merito. L’appello è quindi dichiarato irricevibile.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., rilevando l’assenza di una effettiva soccombenza processuale e le criticità che comunque emergono dalla sentenza di prime cure.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.