Revoca dell’ordine di demolizione e cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 306 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione, sopravvenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ove la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta. Il venir meno dell’interesse alla decisione consegue alla piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, non alla semplice modificazione dell’atto impugnato. La sopravvenienza normativa che incide sui presupposti del provvedimento restrittivo giustifica l’intervento in autotutela dell’amministrazione. Le spese possono essere integralmente compensate quando la revoca consegua a una disciplina di recente introduzione, accompagnata da fisiologiche incertezze interpretative.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un lotto in un piano di lottizzazione approvato dal Comune, otteneva nel 2006 la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato. Nel corso dei lavori apportava modifiche ai progetti originari consistenti in un maggiore spessore di solai e coperture, finalizzate al miglioramento della coibentazione energetica.

Poiché le misure effettive superavano l’altezza e la volumetria previste dal piano di lottizzazione, la società presentava istanze di accertamento di conformità. Il Comune non definiva nei termini alcune pratiche, maturando il silenzio-rigetto. Di qui l’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata davanti al TAR, con cinque motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che il Comune, non costituitosi, ha depositato una nota istruttoria nella quale annunciava l’emissione del provvedimento di revoca dell’ordinanza di demolizione. In data successiva il Comune ha effettivamente disposto la revoca con propria determina.

La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale rileva che la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta: la revoca in autotutela ha eliminato l’atto lesivo, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia di annullamento.

La decisione si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata pienamente realizzata. Il Tribunale non esamina nel merito i motivi, poiché la sopravvenuta caducazione dell’atto impugnato esaurisce la controversia.

Sul versante delle spese, il Collegio opta per l’integrale compensazione. La revoca, osserva, consegue a una normativa di recente introduzione — quella sulle tolleranze costruttive — alla quale si accompagnano fisiologiche incertezze interpretative. Tale circostanza giustifica la scelta di non addossare le spese alla parte soccombente in senso sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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