Restituzione degli atti al PM per diversa qualificazione del fatto è abnorme (Cass. pen. Sez. III n. 37691 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità strutturale, e non da mera irregolarità, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento restituisce gli atti al pubblico ministero ritenendo che il fatto contestato sia riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice, senza pronunciarsi in alcun modo sul fatto originariamente contestato. Quando il giudice ravvisa una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, lo strumento previsto dall’ordinamento è quello dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., che gli impone di pronunciarsi sul merito con la nuova qualificazione, non di regredire il procedimento. La regressione è ammessa solo quando ricorra un mutamento degli elementi essenziali del fatto e solo se il giudice provvede comunque sul fatto contestato; in mancanza, il provvedimento è avulso dal sistema, perché espressione di un potere esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge.
Il Fatto
Davanti al Tribunale di Roma si celebrava il processo a carico di due imputati, chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA. Chiusa l’istruttoria dibattimentale, il giudice monocratico, con ordinanza resa il 19 maggio 2025 ex art. 521 cod. proc. pen., disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza. Secondo il giudice, il fatto contestato sarebbe stato riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice, l’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; la sentenza resa in altro procedimento pendente presso il Tribunale di Teramo non era definitiva e il pubblico ministero avrebbe dovuto valutare un nuovo esercizio dell’azione penale, non trattandosi di mera questione di competenza.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo l’abnormità del provvedimento per essere inibita al giudice la restituzione degli atti mediante un atto fondato sulla ritenuta diversità della fattispecie incriminatrice, senza alcuna pronuncia sul fatto contestato. Il Sostituto Procuratore generale, con memoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla tipologia e dal contenuto dell’atto impugnato. Che si tratti di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. si ricava dal richiamo espresso alla norma, dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero e dalla forma adottata. Il contenuto, però, non è di immediata comprensione. Il provvedimento afferma che il fatto sarebbe diverso da quello contestato, ma nella sua sinteticità non indica il mutamento degli elementi essenziali del fatto: il solo rilievo che la società fosse una società cartiera emittente fatture per operazioni inesistenti non esclude automaticamente l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.
L’affermazione secondo cui il fatto «può essere riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice» è poi equivoca, perché lascia intendere sia che il fatto contestato integri altra ipotesi di reato, con conseguente diversa qualificazione che il Tribunale avrebbe dovuto operare, sia che il fatto asseritamente diverso possa essere ricondotto anche ad altra fattispecie. Il riferimento a una sentenza non definitiva di altro procedimento è privo di spiegazioni sul rapporto tra i procedimenti e, infine, il richiamo a «una mera questione di competenza» confonde il piano della riqualificazione giuridica con quello dell’esercizio dell’azione penale, per un fatto che si assume diverso, senza che il giudice si sia pronunciato su quello inizialmente contestato.
Su queste basi il Collegio ritiene il provvedimento abnorme sotto entrambe le possibili letture. Se il giudice ha ritenuto il fatto inquadrabile in una diversa fattispecie criminosa, non potendosi trarre dalla motivazione un’indicazione del mutamento degli elementi essenziali del fatto, il provvedimento costituisce estrinsecazione di un potere esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge, determinando una indebita regressione del procedimento. Il principio è già affermato per la fattispecie in cui il giudice restituisca gli atti ritenendo la condotta riconducibile a reato diverso, in presenza di una mera qualificazione giuridica rimessa all’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. II n. 3521 del 2023; Sez. II n. 18112 del 2016).
Parimenti abnorme è il provvedimento che restituisca gli atti in conseguenza della diversa qualificazione, in mancanza di una pronuncia sul reato contestato, perché affetto da abnormità funzionale è l’atto con cui il giudice, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi sul fatto originario (Sez. II n. 29336 del 2025; Sez. III n. 31835 del 2018; Sez. II n. 15991 del 2016). Il Collegio precisa infine la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale: la seconda indica solo le conseguenze processuali dell’atto abnorme, senza autonomia rispetto alla prima (Sez. Un. n. 42603 del 2023). L’ordinanza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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