Ribaltare l’assoluzione in appello: la conferma dei testi basta, ma vanno risentiti tutti i testi decisivi (Cass. pen. Sez. V n. 13518 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, che riformi una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della prova orale ritenuta decisiva, può limitarsi ad acquisire dai testi ritualmente convocati la mera conferma di quanto dichiarato nel primo processo purché le parti, nel rispetto del loro diritto al contraddittorio, siano state poste in condizione di partecipare alla rinnovazione della prova orale. (Nella fattispecie, relativa a riforma ai soli effetti civili della sentenza di primo grado, la Corte ha disatteso la censura con cui l’imputato si doleva di siffatta modalità di rinnovazione nonostante fosse stato messo in condizione di interloquire e formulare domande ai testi). (Rv. 289806-01)
Il Fatto
Il Giudice di pace di Terni aveva assolto l’imputato dal reato di minaccia ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Su appello della sola parte civile, il Tribunale di Terni ha riformato la decisione agli effetti civili, affermando la responsabilità dell’imputato per i fatti contestati e condannandolo al risarcimento del danno, dopo avere rinnovato solo in parte la prova dichiarativa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: l’inammissibilità dell’appello della parte civile per carenza di interesse, essendo l’assoluzione priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile; la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., perché un teste ritenuto rilevante in primo grado non era stato risentito e la rinnovazione degli altri era stata solo apparente, limitata alla richiesta di confermare le deposizioni; il vizio di motivazione, per avere il Tribunale ribaltato l’assoluzione sulla sola rilettura delle testimonianze. Il Procuratore generale e la parte civile hanno chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha respinto il primo motivo: secondo l’orientamento prevalente, cui il Collegio dà continuità, la parte civile ha interesse a impugnare l’assoluzione anche quando questa è priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile, perché l’art. 576 cod. proc. pen. la legittima a impugnare tutte le sentenze di proscioglimento e chi ottiene in sede penale l’accertamento della responsabilità si trova in posizione migliore di chi deve iniziare il giudizio civile ex novo (Sez. U, n. 40049 del 2008; Sez. U, n. 28911 del 2019).
Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati nei limiti indicati. La Corte ricorda che, a partire dalle Sezioni Unite Dasgupta (n. 27620 del 2016) e poi con le sentenze Patalano, Pavan e Cremonini, il giudice d’appello che riforma, anche ai soli effetti civili, un’assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa decisiva deve rinnovare l’istruzione, anche d’ufficio, e deve accompagnare il ribaltamento con una motivazione rafforzata che confuti specificamente gli argomenti del primo giudice. La rinnovazione riguarda ogni diversa interpretazione delle prove dichiarative.
Quanto alle modalità, chiedere ai testi se confermano la deposizione di primo grado non viola di per sé i principi delle Sezioni Unite e della Corte EDU: dai verbali risulta che il giudice ha poi autorizzato le parti a interloquire e formulare domande, e la difesa ha scelto di non approfondire, salvo per un teste. Il diritto al contraddittorio può essere oggetto di rinuncia anche implicita, purché inequivoca e consapevole (art. 111, comma 5, Cost.; Corte EDU Scoppola c. Italia). La parte posta in condizione di partecipare alla rinnovazione non può quindi dolersi in cassazione della mera conferma.
È invece in contrasto con i principi fondamentali la mancata riassunzione del teste al quale il Giudice di pace aveva attribuito rilievo di primo piano, perché la sua deposizione aveva «neutralizzato» quella di un altro teste sulle espressioni minatorie. In presenza di un contrasto tra due fonti testimoniali potenzialmente decisive, il giudice d’appello deve riassumerle entrambe (Sez. 1, n. 41358 del 2022), estendendo la rinnovazione anche alle prove collegate a quelle ritenute inattendibili dal primo giudice (Sez. 4, n. 5890 del 2019). Senza una rinnovazione completa, l’obbligo di motivazione rafforzata resta incompiuto.
La Corte ha annullato la sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo Sez. U, n. 22065 del 2021, disponendo l’omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale