Interesse dell’assolto a impugnare per ottenere formula assolutoria più ampia (Cass. pen. Sez. II n. 25106 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imputato assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” ha un concreto e attuale interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a impugnare la sentenza per conseguire la formula “il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. L’interesse sussiste in re ipsa quando pende un procedimento disciplinare o siano presenti parti civili, poiché solo le formule di grado superiore contengono un accertamento positivo sull’inesistenza del fatto o sull’innocenza dell’imputato, idoneo a fare stato ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen.. La formula di atipicità non fa stato nel giudizio civile di danno, poiché il suo oggetto non è la sussistenza storica del fatto ma la sua irrilevanza penale per ragioni normative.
Il Fatto
La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 346 bis cod. pen. con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, riformando la precedente condanna di primo grado all’esito di un giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza n. 7096 del 2025.
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori, censurando la formula assolutoria ritenuta meno favorevole e chiedendo la sostituzione con “il fatto non sussiste” ovvero “per non aver commesso il fatto”. Egli illustra in via preliminare l’interesse ad impugnare, richiamando gli effetti preclusivi dell’art. 653 cod. proc. pen. nel pendente giudizio disciplinare. Nel merito articola quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto lo scrutinio preliminare sull’interesse ad impugnare. Le formule assolutorie dell’art. 530 cod. proc. pen. non sono equivalenti, ma esprimono gradi diversi di accertamento, secondo una gerarchia consolidata: dalla formula di atipicità, che presuppone un fatto materialmente esistente ma non più riconducibile ad alcuna fattispecie incriminatrice, fino a “il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto”, che esprimono un accertamento pieno e positivo. Solo queste ultime producono l’efficacia di giudicato che l’art. 652 cod. proc. pen. riconosce nel giudizio civile di danno; l’art. 653 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla legge n. 97/2001, estende l’efficacia anche all’accertamento che il fatto non costituisce illecito penale, ma non alla formula di atipicità.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 40049 del 2008 per affermare che l’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza assolutoria pur quando sia già stato prosciolto, perché la formula meno favorevole è inidonea a produrre gli effetti preclusivi che solo la più ampia garantirebbe. Nel caso concreto l’interesse è evidente sotto duplice profilo: pende un procedimento disciplinare e nel processo si sono costituite parti civili. Esso è pertanto sussistente in re ipsa, senza necessità di dimostrare il pregiudizio concreto.
Esaurito lo scrutinio preliminare, la Corte rigetta il ricorso nel merito. Il primo motivo, relativo all’elusione del dictum rescindente, è infondato: il richiamo a brani della sentenza annullata è un argomento ad adiuvandum, privo di valenza probatoria autonoma, volto solo a confutare le deduzioni difensive. Quanto ai tabulati telefonici, l’assunto della mancata acquisizione è smentito dalla sentenza di primo grado, che ne documenta la produzione all’udienza del 09.07.2020.
Il secondo motivo, sull’inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp per mancata osservanza dell’art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile per la preclusione derivante dalla prima pronuncia di annullamento. Nel giudizio di rinvio, secondo il principio del giudicato progressivo, non possono dedursi per la prima volta cause di inutilizzabilità relative ad atti anteriori, essendo la questione già deducibile e non coltivata con autonomo motivo. Il terzo motivo, sul preteso travisamento della prova, è infondato: la Corte di appello ha fondato la ricostruzione su un apparato di riscontri individualizzanti, il cui apprezzamento non è sindacabile se non per manifesta illogicità. Il quarto motivo è infondato, poiché il rilievo residuale sull’improcedibilità della truffa per mancanza di querela non incide sulla autonoma motivazione in ordine alla sussistenza del traffico di influenze illecite nella formulazione vigente all’epoca del fatto.
Infine, la questione nuova introdotta solo in discussione orale, dopo la requisitoria del pubblico ministero, è inammissibile: estranea ai motivi originari, tardiva rispetto al termine dei quindici giorni liberi e prospettata in condizioni che privano strutturalmente il contraddittorio della sua funzione di garanzia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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