Pena illegale per genere: il bilanciamento con le generiche impone la multa (Cass. pen. Sez. V n. 24862 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale, in quanto diversa per genere da quella dovuta, la pena applicata all’esito del giudizio di bilanciamento tra l’aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. e le attenuanti generiche riconosciute. Il giudice di merito che abbia concesso le generiche deve effettuare il bilanciamento e, risultando queste equivalenti o prevalenti, applicare la pena della fattispecie base, cioè la multa, e non la reclusione. La pena diversa per genere integra pena illegale, rilevabile in cassazione, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/11/2025 ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., consistente in due mesi di reclusione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduce erronea applicazione della legge penale perché, riconosciute le attenuanti generiche, i giudici avrebbero dovuto irrogare la multa e non la reclusione; con il secondo censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la parte civile per la conferma della sentenza. La questione che giunge alla Corte riguarda la qualificazione della pena irrogata e il corretto esito del bilanciamento tra circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di pena illegale: è tale quella che si colloca fuori dal sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista. Il principio è ancorato al precedente delle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022 e delle Sezioni Unite n. 38809 del 31/03/2022, richiamati espressamente.
Nel caso concreto, secondo la Corte, i giudici di merito hanno applicato la reclusione pur avendo riconosciuto e applicato le attenuanti generiche. Essi avrebbero invece dovuto procedere al bilanciamento tra le generiche e l’aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.. L’esito di quel giudizio impone l’applicazione della pena prevista dalla fattispecie base, che è la multa. La pena inflitta risulta quindi diversa per genere da quella dovuta e, per ciò stesso, illegale.
Il primo motivo è pertanto fondato. Il secondo, attinente alla sospensione condizionale della pena, resta assorbito, non essendovi ragione di esaminarlo una volta caducato il trattamento sanzionatorio.
Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Le spese sono poste al definitivo.
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Nota della Redazione
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