Crollo colposo della palestra: causalità e posizione del direttore tecnico (Cass. pen. Sez. IV n. 11939 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crollo colposo di una costruzione, la condotta illecita di uno dei concorrenti non esclude il nesso di causalità rispetto agli altri, operando l’art. 41, comma 1, cod. pen. la regola dell’equivalenza delle cause preesistenti, simultanee o sopravvenute. L’accertamento del nesso eziologico non richiede la certezza assoluta né la somma aritmetica delle percentuali di incidenza dei singoli fattori, essendo sufficiente l’alta probabilità logica valutata unitariamente sul fatto storico. La mancanza di controlli da parte di altri soggetti preposti non integra causa di esonero, salvo il sopravvenire di fattori causali eccezionali. Il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice è titolare di una posizione di garanzia che comprende la verifica della conformità dei materiali impiegati al progetto, in forza dell’art. 26 d.P.R. n. 34/2000, applicabile ratione temporis. La qualifica si desume dalla documentazione di gara e dall’assunzione in concreto di atti di gestione della fase esecutiva, non essendo decisiva l’assenza di un contratto d’opera registrato.
Il Fatto
Il tetto di una palestra comunale, realizzata in forza di un appalto pubblico e collaudata nel 2008, è crollato all’alba del 10 marzo 2010 dopo una nevicata. Il crollo era stato ricondotto alla rottura dei nodi della copertura metallica. Due perizie disposte in dibattimento individuarono tre concause: la sostituzione dell’acciaio previsto per le viti, un errato diametro del preforo delle sfere e un difetto geometrico della filettatura dei nodi.
La Corte d’appello di Bologna, nel 2023, ha confermato la condanna di primo grado per il reato di crollo colposo di cui agli artt. 449 e 434 cod. pen. a carico del legale rappresentante dell’impresa esecutrice, del progettista e direttore tecnico, e dei due amministratori della società fornitrice dei componenti. Tutti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la prescrizione, sollevata come questione preliminare. Il termine è quello dell’art. 157, comma 6, cod. pen., che raddoppia la durata per il reato di crollo colposo: la relativa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Consulta. Il termine massimo è di quindici anni, con esclusione dei periodi di sospensione, e non risulta maturato alla data della decisione.
Nel merito, la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: è preclusa la rilettura degli elementi probatori e non è ammessa la prospettazione di ricostruzioni alternative solo perché più persuasive. I ricorrenti non si sono confrontati con il ragionamento delle sentenze conformi, limitandosi a proporre tesi avversative sui risultati delle perizie.
Quanto al nesso causale, la Corte richiama il criterio dell’alta probabilità logica e ritiene irrilevante la somma delle percentuali di incidenza: i fattori vanno valutati unitariamente, non frazionati. La mancata vigilanza di altre figure professionali non interrompe il legame eziologico, operando l’art. 41, comma 1, cod. pen. quale regola di equivalenza delle cause concorrenti. Le doglianze sulla nevicata e sui carichi aggiuntivi installati dopo il collaudo sono respinte come versate in fatto.
Infine, sulla posizione del direttore tecnico, la Corte ricostruisce i compiti della funzione alla stregua dell’art. 26 d.P.R. n. 34/2000: si tratta dell’organo cui competono gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari alla corretta realizzazione dei lavori. In tale ruolo rientra la verifica della corrispondenza dei materiali al progetto. La qualifica si desume dalla documentazione di gara e dall’assunzione concreta di atti di gestione in fase esecutiva, risultando non decisiva l’assenza di un contratto d’opera registrato. I ricorsi sono rigettati; quello di uno degli imputati è dichiarato inammissibile, con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 434 c.p. – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
- Art. 449 c.p. – Delitti colposi di danno