Rinnovazione istruttoria in appello solo per assoluta necessità nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 7 n. 4377 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. L’assoluta necessità va intesa come la valutazione, da parte del giudice, della possibilità di giungere ad una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più mediato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Le parti che hanno prestato il consenso al rito speciale “senza integrazione probatoria” possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell’assoluta necessità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Tali censure si rivelano inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto a giudizio e condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 4, legge n. 110 del 1975, per aver detenuto, occultandola nel cavo orale, una lama di un taglierino della lunghezza di 4 cm.
Con il ricorso per cassazione, la difesa aveva lamentato carenze motivazionali in punto di affermazione di responsabilità, con specifico riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., richiesta nell’atto di appello. La richiesta era volta a svolgere ulteriori accertamenti tecnici, nella forma di un esperimento giudiziale per verificare se il ricorrente potesse occultare nel cavo orale la lama in questione, tenuto conto delle dimensioni, della forma, della consistenza e dei rischi derivabili, nonché accertamenti forensi per verificare la presenza di tracce biologiche riconducibili a saliva, al fine di dimostrare la fondatezza della tesi difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure proposte inammissibili, richiamando i costanti orientamenti di legittimità in punto di limiti del sindacato di legittimità. È stato ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, come indicati dal ricorrente (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
La Corte ha inoltre ricordato i principi che governano la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello avverso le sentenze emesse all’esito del rito abbreviato. Tale rinnovazione è ammessa esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria. L’assoluta necessità va intesa come la possibilità di giungere ad una decisione con un giudizio più mediato e più aderente alla realtà dei fatti (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318; Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Rv. 258320).
La Corte ha evidenziato che, nell’ambito del giudizio abbreviato, le parti che hanno prestato il consenso all’adozione del rito speciale “senza integrazione probatoria” possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. L’esercizio di tali poteri è regolato dal rigido criterio dell’assoluta necessità (Sez. 1, n. 13756 del 24/1/2008, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Rv. 255358; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Rv. 278061).
La censura è stata, pertanto, ritenuta inammissibile. La sentenza impugnata aveva già chiarito, in aderenza ai principi richiamati, come non vi fossero ragioni concrete per dubitare della veridicità delle risultanze probatorie in atti, ossia, in particolare, dell’annotazione della polizia giudiziaria. Le prove di cui si richiedeva la rinnovazione non avevano il carattere della decisività, tale da incidere sulla valutazione complessiva, non ravvisandosi, sotto tale profilo, la carenza motivazionale eccepita.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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