Partecipazione mafiosa a forma libera e mera contiguità compiacente (Cass. pen. Sez. V n. 37161 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso è a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione, anche se di secondaria importanza o limitato a una fase temporalmente circoscritta. Essa si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per i comuni fini criminosi. La mera contiguità compiacente, pur con atteggiamenti di fascinazione o ammirazione verso i partecipi, non integra la condotta associativa ove non si traduca in un contributo a effettiva rilevanza causale. In sede cautelare è sufficiente che il giudice, attraverso una valutazione globale delle risultanze, spieghi in modo logico le ragioni del convincimento, disattendendo implicitamente le deduzioni difensive incompatibili.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., contestandogli di aver fatto parte di un’associazione mafiosa e, in particolare, di una famiglia inserita in un mandamento del capoluogo siciliano. Il Tribunale distrettuale, investito dell’istanza di riesame, confermava integralmente la prospettazione accusatoria e rigettava il ricorso.

La difesa impugnava per cassazione deducendo la mancanza di un grave quadro indiziario e l’assenza di un idoneo contributo causale, sostenendo che l’indagato avesse agito quale mero nuncius del padre e non nell’interesse dell’organizzazione. Contestava la lettura di una conversazione intercettata, l’unicità dell’incontro, l’inconsistenza della vicenda edilizia valorizzata dal Tribunale e l’indeterminatezza degli appalti asseritamente illecitamente aggiudicati. Depositava poi memoria con motivo aggiunto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente tardiva la produzione documentale allegata alla memoria, depositata oltre il termine di cinque giorni liberi prima dell’udienza. L’art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente motivi nuovi, ma non autorizza la produzione di documenti, che secondo gli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen. deve avvenire con memoria depositata in cancelleria nei termini. In ogni caso, nel giudizio di legittimità sono producibili solo i documenti che l’interessato non abbia potuto esibire prima, purché non costituiscano nuova prova.

Sul merito, il Collegio ricorda che la delibazione cautelare è preordinata a un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza, secondo Sez. U. n. 36267 del 30.05.2006, Spennato. Qualunque elemento idoneo a fondare tale giudizio è sufficiente e il giudice deve dimostrare di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sì da ritenere implicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisione.

Quanto alla condotta associativa, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui è decisivo lo stabile inserimento nella struttura organizzativa, attestante la messa a disposizione per i fini criminosi, come affermato da Sez. U. n. 36958 del 27.05.2021, Modaffari. Il contributo, pur non dovendo avere l’elevata carica causale richiesta per il concorrente esterno, deve concretizzarsi in partecipazione fattiva e riconoscibile. La mera contiguità compiacente non basta, ove non si traduca in un contributo a effettiva rilevanza causale, come chiarito da Sez. V n. 12753 del 17.01.2024, Marino.

Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, dà conto delle ragioni della ritenuta fattiva partecipazione: il rapporto di interrelazione operativa nella gestione societaria delle attività imprenditoriali, desunto dalle intercettazioni; il contenuto della conversazione riservata nella quale l’indagato riceveva indicazioni sul sistema di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti; il ruolo di diretta organizzazione degli incontri, dei quali conosceva il rilievo e ai quali partecipava con piena condivisione del sistema illecito.

La Corte ribadisce infine che il sindacato di legittimità non mira a verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni, ma la non manifesta illogicità e coerenza dell’apparato motivazionale. Le intercettazioni non sono equiparabili alla chiamata in correità e la loro valutazione è questione di fatto insindacabile, salvo travisamento della prova. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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