Responsabilità intermediario beneficiario per rifiuto opposto in contrasto con dichiarazioni del cliente (ABF Collegio di Napoli n. 2888 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di recall bancario di un bonifico già accreditato, la banca del beneficiario non può opporre all’ordinante un diniego fondato su una motivazione che contraddica le dichiarazioni del proprio cliente, il quale abbia manifestato la disponibilità alla restituzione dell’importo. La mancata cooperazione dell’intermediario alla procedura, compendiata nella contumacia e nell’atteggiamento ostruzionistico, consente al Collegio di trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., in collegamento con le risultanze istruttorie acquisite. Ne consegue la responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione dei principi di buona fede e correttezza e il diritto del cliente al risarcimento del danno patrimoniale dimostrato. La banca dell’ordinante, che abbia prontamente informato la clientela e inoltrato la richiesta secondo le regole interbancarie, non risponde invece di alcun addebito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva commissionato alla ditta lavori di manutenzione del proprio appartamento, versando un acconto di € 4.144,97 con bonifico disposto tramite home banking sul conto della ditta presso l’intermediario A. Poco dopo l’inizio dei lavori veniva rinviato e poi la ricorrente era informata dell’impossibilità di realizzarli. Chiesta la restituzione dell’acconto, il beneficiario riferiva di non avere accesso al proprio conto e di non ottenere riscontro dalla propria banca.

La ricorrente attivava allora il recall bancario tramite il proprio intermediario B, allegando la prova del bonifico e la dichiarazione del beneficiario di voler restituire la somma. L’intermediario precisava che il recall era subordinato all’accettazione del beneficiario e inoltrava la richiesta, ricevendo il diniego dell’intermediario A con la motivazione “negato dal cliente”. Esperito inutilmente il reclamo, la ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione dell’importo o, in subordine, il risarcimento del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina separatamente le condotte dei due intermediari. Quanto all’intermediario B, la documentazione attesta che lo stesso ha fornito immediato riscontro alla cliente, illustrando la possibilità di attivare il recall, trasmettendo la modulistica e interloquendo con la banca del beneficiario secondo le istruzioni del Credit Transfer Scheme Rulebook 2025. La procedura interbancaria è standardizzata e non consente l’allegazione di documenti ulteriori. L’intermediario ha inoltre informato prontamente la cliente dell’esito negativo. La sua condotta è dunque conforme ai principi di correttezza e buona fede.

Quanto all’intermediario A, non costituitosi, il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 7716/2017: la contumacia non rende incontroversi i fatti allegati né inverte l’onere della prova, ma dalla mancata costituzione e dall’atteggiamento non collaborativo possono trarsi argomenti di prova favorevoli al ricorrente, in applicazione dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. Il Collegio richiama altresì le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, che valorizzano la mancata cooperazione dell’intermediario.

Il diniego opposto dall’intermediario A appare in evidente contraddizione con la dichiarazione di disponibilità alla restituzione prodotta in atti e con la circostanza che il beneficiario lamentava di non avere accesso al conto e di non essere stato contattato dalla propria banca. Tale condotta integra violazione dei generali principi di buona fede e correttezza.

Il Collegio accoglie quindi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, richiamando il principio per cui spetta al cliente la cui sussistenza ed entità sia in grado di dimostrare, e la nozione di cliente quale soggetto a favore del quale esistano specifici obblighi di protezione. Il danno è quantificato in € 4.195,00, comprensivo di commissioni e accessori, oltre interessi legali dalla data del reclamo. L’intermediario A è inoltre tenuto al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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