Segnalazione in Centrale dei Rischi: onere probatorio e inadempimento protratto (ABF Collegio di Roma n. 288 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità di una segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi presuppone una valutazione, da parte dell’intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente, da cui risulti una grave e non transitoria difficoltà economica. A fronte della contestazione del ricorrente, è onere dell’intermediario dimostrare di aver effettuato un’adeguata valutazione della sussistenza del requisito della sofferenza, non essendo sufficienti meri ritardi nell’adempimento o l’inadempimento volontario. Rilevano invece oggettivi elementi di allarme, dai quali emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica del debitore. Costituisce indice di sofferenza un inadempimento prolungato che si protragga per oltre un biennio, avuto riguardo all’ammontare dei debiti insoluti e alla capacità economica complessiva del debitore.
Il Fatto
Il ricorrente, coobbligato in un contratto di prestito personale, è stato censito a sofferenza dalla resistente, cessionaria in blocco di crediti da altro intermediario. Il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione sotto tre profili: il difetto di titolarità del credito in capo alla resistente, l’insussistenza della situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica e l’omessa verifica, da parte dell’intermediario, della persistenza dell’inadempimento.
La resistente eccepisce di aver acquisito il portafoglio di crediti non-performing con effetto dall’11 novembre 2021, per un importo di 19.352,99 euro, e di aver notificato la cessione al ricorrente con comunicazione del 19 novembre 2021, contenente anche il preavviso di segnalazione presso la Centrale dei Rischi. La banca riferisce inoltre di aver ottenuto, nel settembre 2023, un decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e che il ricorrente versa ancora in stato di morosità. Il ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione; la resistente insiste per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza relativa al difetto di titolarità del credito. L’intermediario produce il contratto di cessione in blocco con effetto dall’11 novembre 2021, l’allegato dal quale risulta che anche il finanziamento in questione è parte dei crediti ceduti, il contratto di finanziamento e l’estratto-conto al tempo della cessione, con saldo debitorio di 19.352,99 euro. La documentazione conferma dunque la titolarità del credito in capo alla resistente.
Quanto alla legittimità sostanziale della segnalazione, il Collegio richiama l’orientamento arbitrale secondo cui l’iscrizione a sofferenza postula una previa valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, da cui risulti una condizione patrimoniale deficitaria caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica (Coll. Roma, dec. n. 8774 del 2020). A fronte della doglianza del ricorrente, è onere dell’intermediario dimostrare di aver effettuato un’adeguata valutazione del requisito della sofferenza (Coll. Roma, dec. n. 7267 del 2020), alla luce non di meri ritardi o dell’inadempimento volontario, ma di oggettivi elementi di allarme (Cass. civ., 13 novembre 2019, n. 29431) da cui emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica (Coll. Roma, dec. n. 22135 del 2021).
Il Collegio richiama quindi il § 5, Sez. I, Circolare Banca d’Italia n. 139 del 1991, che esclude la segnalazione in caso di perdita inferiore a 250 euro e impone di valutare la stabile e consolidata incapacità del debitore di onorare i propri debiti, tenuto conto della lunghezza dell’inadempimento e dell’ammontare dei debiti insoluti in relazione alla capacità economica complessiva (Coll. Roma, dec. n. 10621 del 2023). Quanto al concetto di inadempimento prolungato, l’orientamento arbitrale considera indice di sofferenza il ritardo che si protragga per oltre un biennio (Coll. Roma, dec. n. 157 del 2022).
Applicando tali principi al caso concreto, il debito insoluto ammontava, al momento della segnalazione, a oltre 16.000 euro; l’inadempimento si è protratto dal dicembre 2021 fino all’aprile 2024 e non risultano versati in atti elementi a sostegno di una diversa valutazione della posizione complessiva del ricorrente. Il Collegio conclude pertanto per la non fondatezza del ricorso e lo respinge.
Nota della Redazione
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