Rimborso bonifico SEPA irricevibile per ritardo imputabile al cliente (ABF Collegio di Roma n. 3739 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di recall di un bonifico SEPA, l’ordine di pagamento diviene irrevocabile dal momento in cui è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. L’unico strumento di recupero è la procedura di richiamo disciplinata dal SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, attivabile su richiesta del cliente. L’intermediario del pagatore è tenuto a collaborare con diligenza e tempestività nell’inoltro della richiesta alla banca del beneficiario e a informare il cliente sull’esito, secondo l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 11/2010. Il buon esito dipende però da fattori estranei alla sua sfera di controllo, come il consenso del beneficiario e la capienza del suo conto. Il ritardo del pagatore nell’attivare la procedura non è imputabile all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva disposto due bonifici, di € 2.200,00 e € 1.912,20, in favore di una società a titolo di acconto per l’acquisto di beni mai consegnati. Dopo aver messo in mora il beneficiario, ha chiesto all’intermediario di avviare la procedura di recall, formalizzandola il 21 giugno 2025, oltre un anno dopo il primo bonifico e circa sei mesi dopo il secondo.
L’intermediario ha inoltrato le istanze di storno alla banca del beneficiario. Per il bonifico minore la risposta è stata negativa per “No answer from the customer”; per quello maggiore, dopo un errore della banca controparte sulla data, la richiesta è stata respinta per insufficienza di fondi. Il ricorrente ha chiesto la condanna al rimborso di € 4.112,20, assumendo un ritardo dell’intermediario nell’inoltro della richiesta per il bonifico maggiore, oltre alla produzione della corrispondenza interbancaria e all’accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: una volta eseguito, il bonifico non è revocabile unilateralmente dal pagatore, e la procedura di recall resta l’unico strumento per tentare il recupero. Su questo punto richiama l’orientamento costante dell’ABF, secondo cui l’intermediario deve agire con diligenza e tempestività nell’inoltro della richiesta e nell’informare il cliente, ma non può garantire l’esito, subordinato al consenso del beneficiario e alla presenza di fondi sul suo conto (cita il Collegio di Bari, decisioni nn. 7363/2024 e 15198/2022, e il Collegio di Napoli, decisione n. 21846/2021).
Passando al caso concreto, il Collegio rileva anzitutto il ritardo del ricorrente: la richiesta è stata formalizzata a distanza di oltre un anno dal primo bonifico e di circa sei mesi dal secondo, senza alcuna giustificazione oggettiva. Tale ritardo ha reso già di per sé probabile l’incapienza del conto o la dispersione delle somme, come confermato dagli esiti negativi.
Quanto alla condotta dell’intermediario, i log prodotti dimostrano l’inoltro delle istanze alla banca del beneficiario il 25 giugno 2025, cioè pochi giorni dopo la richiesta. Per il bonifico maggiore, l’intermediario ha reiterato la richiesta il 2 settembre 2025 e ha fornito i chiarimenti sollecitati. Gli esiti negativi sono stati comunicati al ricorrente. Secondo il Collegio, tali esiti sono oggettivamente estranei alla sfera di controllo dell’intermediario, né vi è prova che un inoltro più celere avrebbe consentito il recupero.
Il Collegio respinge anche la censura sulla mancata prova della ricezione: i log, non specificamente disconosciuti, sono sufficienti secondo gli standard SEPA. La risposta pervenuta in meno di 30 ore non integra irregolarità, perché il termine di 15 giorni lavorativi del Rulebook è un limite massimo, non un obbligo di attendere l’intero periodo. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente conosceva, da recensioni web negative risalenti a mesi prima, il rischio di frode.
La domanda di produzione della corrispondenza interbancaria è già soddisfatta dal deposito dei log e delle comunicazioni. La richiesta di risarcimento per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede è infondata, non essendo ravvisabile alcun inadempimento dell’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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