Rendita vitalizia e prova scritta del rapporto: serve data certa coeva (Cass. civ. Sez. I n. 12401 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro, richiesta dall’art. 13, l. n. 1338/1962 ai fini della costituzione della rendita vitalizia riversibile, non deve necessariamente avere data certa, ma deve concernere un rapporto ad essa contestuale o successivo. La dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare resa dal datore in epoca successiva alla cessazione del rapporto non è utilizzabile come prova scritta di un rapporto anteriore né può esprimere valore confessorio. La regola che consente di provare con ogni mezzo la durata del rapporto e la retribuzione opera solo se esiste un documento che ne attesti la costituzione a partire dall’epoca da cui si ammette la prova orale.

Il Fatto

La ricorrente agisce quale erede del coniuge defunto, che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di una società senza che il datore versasse i contributi dovuti. Chiede la costituzione della rendita vitalizia per rimediare all’omissione contributiva.

La Corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, rigetta la domanda. Ritiene insufficiente, perché priva di data certa, la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare rilasciata dal legale rappresentante della società in epoca successiva alla cessazione del rapporto, escludendone ogni valore confessorio. La questione arriva in Cassazione con un unico motivo di censura.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13, l. n. 1338/1962, in relazione agli artt. 2702 e 2735 c.c. e agli artt. 116 e 230 c.p.c., richiamando Cass. n. 3562 del 1992, che avrebbe escluso la necessità della data certa, e sostenendo che la dichiarazione di emersione costituirebbe prova legale del pregresso rapporto.

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento. Dopo la sentenza Corte cost. n. 568 del 1989, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, quarto e quinto comma, l. n. 1338/1962 nella parte in cui non consentiva di provare altrimenti la durata del rapporto e l’ammontare della retribuzione, la giurisprudenza ha affermato che la prova scritta dell’esistenza del rapporto non doveva essere necessariamente di data certa (Cass. n. 3562 del 1992).

L’orientamento è poi mutato. Sulla scorta di Cass. S.U. n. 840 del 2005, che ha escluso di poter provare l’esistenza di un unico rapporto subordinato mediante prova scritta relativa a periodo diverso, si è precisato che la regola della prova con ogni mezzo della durata va circoscritta al caso in cui esista un documento attestante la costituzione del rapporto a partire dall’epoca da cui è ammessa la prova orale (Cass. n. 2600 del 2009). Diversamente, la prova testimoniale investirebbe anche i fatti da cui desumere l’esistenza stessa del rapporto, che è ciò che la norma intende impedire per le ampie possibilità di abuso.

A tale indirizzo, ribadito da Cass. n. 26666 del 2016 e Cass. n. 13202 del 2019, il Collegio intende assicurare continuità. Le censure sono quindi infondate: la dichiarazione di emersione è stata resa, per stessa prospettazione della ricorrente, in data successiva alla cessazione del rapporto, e non può valere come prova scritta di un rapporto anteriore; il valore confessorio può porsi solo rispetto a un documento con data certa coeva o anteriore al rapporto, ciò che nella specie è escluso.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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