Recesso dall’appalto per interdittiva poi annullata: legittimità al tempus regit actum (TAR Sicilia n. 1057 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sopravvenuta interdittiva antimafia in corso di esecuzione del contratto, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal rapporto in modo vincolato, senza alcun sindacato sui presupposti del provvedimento prefettizio. La legittimità del recesso va valutata con il principio del tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione: resta irrilevante il successivo annullamento giurisdizionale dell’interdittiva. L’eventuale illegittimità di quest’ultima è imputabile unicamente all’organo statale che l’ha emanata, anche sul piano risarcitorio.
Il Fatto
Una società ricorrente, aggiudicataria di un appalto di project financing per la costruzione di loculi e ossari in un cimitero comunale, stipulava il contratto con il Comune nel maggio 2024, dopo l’aggiudicazione definitiva disposta dalla centrale unica di committenza.
Nel luglio 2025 la Prefettura adottava una misura interdittiva antimafia nei confronti della società. Il Comune, con nota dell’agosto 2025, comunicava l’avvio del procedimento di risoluzione e adottava poi il recesso dal contratto. Seguivano la richiesta di restituzione di 60.000,00 euro e l’escussione della polizza fideiussoria. La società impugnava gli atti davanti al TAR, dopo che l’interdittiva era stata annullata con una precedente sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile l’impugnazione degli atti privi di spessore provvedimentale, in quanto endoprocedimentali o meramente informativi, e quella relativa alla misura interdittiva già annullata, per ne bis in idem e carenza di interesse.
Nel merito, il TAR chiarisce che il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta informativa antimafia esprime uno speciale potere pubblicistico, estraneo alla sfera del diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La nota impugnata riposa esclusivamente sull’interdittiva, come atto di amministrazione vincolata.
Richiamando l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 92, comma 4, del medesimo decreto, il Collegio osserva che a fronte dell’interdittiva non residua in capo al committente alcun sindacato sui presupposti valutati dal Prefetto: l’apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza. Ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura perciò come dovuta e vincolata, salvo l’esercizio del potere di cui all’art. 94, comma 3.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’amministrazione deve adottare con immediatezza i provvedimenti previsti dalla legge a fronte di un’interdittiva efficace, quand’anche sub iudice, senza attendere l’esito del giudizio: dell’eventuale illegittimità risponde unicamente l’organo statale che l’ha emanata. La validità del provvedimento va apprezzata con il principio del tempus regit actum, restando ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva.
Applicando tali coordinate, il TAR giudica esente dai vizi denunciati il recesso, e infondate le censure sull’escussione della polizza e sulla richiesta restitutoria, non contestate nel quantum. Infondata è anche la doglianza sul preteso diniego tacito, avendo il Comune esplicitato le ragioni del proprio diniego di autotutela. Il ricorso è quindi inammissibile in parte e respinto nel resto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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