Ottemperanza per sentenze di condanna al pagamento: ammissibile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (TAR Calabria n. 1453 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro emesse dal giudice ordinario. L’amministrazione soccombente ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento, la cui mancata dimostrazione legittima l’accoglimento del ricorso. In tali ipotesi è ammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinabile nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La penalità, avente carattere sanzionatorio, si aggiunge agli interessi legali dovuti e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
A seguito della sentenza del 15 gennaio 2025 del Tribunale di Paola, che aveva condannato l’Agenzia del Demanio al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, il creditore agiva dinanzi al TAR Calabria per l’ottemperanza del giudicato. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione. Constatata l’inerzia dell’ente, il ricorrente chiedeva l’ordine di pagamento delle somme, gli interessi e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione alla decisione giurisdizionale passata in giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento; nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita, rendendo sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne ha affermato l’ammissibilità anche per l’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, della legge n. 208 del 2015.
La misura della penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Detta somma, avendo natura sanzionatoria, si aggiunge agli interessi legali maturandi sul credito e decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il TAR ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni per adempiere e ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Nota della Redazione
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