Spese legali rimborsabili dinanzi all’ABF per condotta ostruzionistica dell’intermediario (ABF Collegio di Torino n. 4087 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In linea generale, le spese di assistenza professionale sostenute dal cliente che ricorra all’ABF costituiscono il frutto di una scelta rimessa alla sua libera determinazione e non sono poste a carico dell’intermediario soccombente. Tuttavia, in presenza di specifiche circostanze, valutabili secondo il prudente apprezzamento del Collegio, tali esborsi possono essere riconosciuti al ricorrente la cui domanda sia stata accolta, quali danno emergente risarcibile secondo le regole di diritto comune, ove il comportamento dell’intermediario abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un difensore. La clausola contrattuale che impone il ricorso esclusivo a un determinato organismo di mediazione quale condizione di procedibilità è inefficace perché vessatoria ai sensi dell’art. 33, lett. v-bis), del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. a provare l’avvenuta trattativa sulla singola clausola.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva chiesto all’ABF di ordinare all’intermediario il rilascio della quietanza liberatoria relativa a un prestito personale estinto in via anticipata nel 2025, oltre alla rifusione delle spese di assistenza legale quantificate in € 2.896,35 e delle spese del procedimento di mediazione pari a € 190,00.
L’intermediario aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto una mera richiesta informativa, sosteneva l’infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali e rilevava l’incompetenza dell’organismo di mediazione adito, alla luce dell’art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto che imponeva il ricorso esclusivo al Conciliatore Bancario Finanziario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le domande di accertamento del ricorrente sono chiaramente specificate nel ricorso. Nel merito, dalla documentazione emerge che l’intermediario, dopo aver rilasciato il conteggio estintivo del 28.03.2025, non aveva ridotto l’importo della rata nonostante la tempestività del pagamento del ricorrente, e nel mese di agosto 2025 aveva addebitato un’ulteriore rata nell’importo originario di € 497,80 anziché quello rimodulato di € 38,89.
Sulla scorta del principio di non contestazione, il Collegio ritiene che il rimborso dell’eccedenza sia avvenuto solo a seguito dell’istanza di mediazione e che la quietanza sia stata rilasciata soltanto con l’avvio del procedimento ABF. Essendo pacifico il diritto del debitore di ottenere la quietanza ex art. 1199 c.c., il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto alla clausola di competenza esclusiva dell’organismo ADR, il Collegio la considera vessatoria e dunque inefficace, richiamando Cass. n. 4126/2024. Sulle spese, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025, che ammette il ristoro degli esborsi quali danno emergente risarcibile quando la condotta dell’intermediario abbia reso necessaria l’assistenza professionale.
Nel caso di specie, il comportamento della banca nella gestione della controversia ha reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista. Il Collegio liquida pertanto un risarcimento pari a € 500,00, accogliendo parzialmente il ricorso, e dispone la corresponsione del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1199 c.c. – Diritto del debitore alla quietanza
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 33 Cod. cons. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore