Recesso carta debito e nuova carta a pagamento: insindacabili scelte imprenditoriali banca (ABF Collegio di Milano n. 2856 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso dell’intermediario dal contratto di carta di debito, esercitato con preavviso e secondo le clausole contrattuali che richiamano la disciplina del recesso dal conto corrente, è legittimo. Le scelte rimesse alla discrezionalità imprenditoriale dell’intermediario, quali la tipologia degli strumenti di pagamento offerti alla clientela e i relativi costi, non sono sindacabili dall’ABF quando sono adottate in conformità alle previsioni contrattuali. L’eventuale offerta di una carta sostitutiva a pagamento resta una proposta facoltativa, cui il cliente può aderire o meno. La contestazione di abuso di posizione dominante esula dal perimetro dell’accertamento dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente cui era collegata una carta di debito gratuita sottoscritta nel 2016, riceve dalla banca la comunicazione di cessazione della carta. A monte vi è la decisione del circuito internazionale M* di interrompere l’emissione delle carte di quella rete. L’intermediario rende disponibile una nuova carta di debito, applicando un costo di emissione e un canone annuale.
Il cliente contesta di non avere mai richiesto né attivato il nuovo prodotto e ritiene inaccettabile sostenere costi aggiuntivi per un servizio essenziale già incluso nel rapporto originario. Prospetta anche un abuso di posizione dominante. Domanda l’accertamento dell’illegittimità della condotta, l’azzeramento di costo di emissione e canone, l’adozione di pratiche più trasparenti e il rimborso parziale del contributo. La banca chiede il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro contrattuale. L’art. 8 del contratto della carta di debito disciplina il recesso richiamando le modalità previste per il recesso del conto corrente, contenute all’art. 13. In data 29.08.2025 la banca ha comunicato al cliente, sul profilo online, il recesso, indicando che dal 31.10.2025 la carta non sarebbe più stata utilizzabile.
Su questa base il Collegio ritiene che l’intermediario abbia esercitato la propria facoltà di recedere con preavviso di due mesi, in conformità alle pattuizioni contrattuali e con comunicazione scritta. Il recesso, dunque, non presenta profili di illegittimità. La circostanza che la carta originaria fosse gratuita e che quella proposta abbia un costo non incide sulla validità dell’esercizio del recesso.
Il ricorrente lamenta che l’unica alternativa funzionalmente equivalente sia una carta internazionale a pagamento. Sul punto la banca richiama il principio di libertà di impresa e la libertà del cliente di rivolgersi altrove per un servizio analogo a costo inferiore. Il Collegio non entra nel merito delle condizioni economiche praticate.
La conclusione è netta: le scelte rimesse alla discrezionalità imprenditoriale degli intermediari, come la tipologia di strumenti di pagamento offerti e i relativi costi, non sono suscettibili di valutazione da parte dell’ABF quando sono poste in essere in conformità alle previsioni contrattuali. La proposta della nuova carta resta facoltativa e il cliente conserva la piena operatività del conto. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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