Ricorso ABF inammissibile se il debito richiede ricostruzione oltre il sessennio (ABF Collegio di Milano n. 2857 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite temporale della cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario va riferito all’operazione o al comportamento contestato, non alla semplice apertura o durata del rapporto: l’Arbitro può quindi esaminare rapporti risalenti nel tempo, purché l’evento oggetto di contestazione si collochi entro il sessennio. Il limite non è però aggirabile attraverso la prospettazione di una domanda formalmente attuale che, per essere decisa, imponga la ricostruzione analitica di operazioni contabili verificatesi oltre il periodo di competenza. Quando la verifica della legittimità degli addebiti ricadenti nel sessennio presuppone necessariamente l’accertamento del saldo da cui essi traggono origine, e tale accertamento richiede l’esame di fatti anteriori, la domanda è inammissibile per incompetenza ratione temporis. Il ricorso proposto nei confronti del cedente è inoltre inammissibile quando l’unico atto qualificabile come reclamo sia stato indirizzato al solo cessionario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva aperto nel 2008 un conto corrente presso un intermediario, poi ceduto pro soluto a un secondo intermediario nell’ambito di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB. Nel maggio 2025 la società incaricata dalla cessionaria gli richiedeva il pagamento di € 11.291,28, di cui € 4.754,20 a titolo di saldo negativo del conto ed € 6.537,08 per interessi debitori.

Il cliente, sostenendo di non aver mai goduto di affidamenti né di aver operato allo scoperto, contestava l’origine e la formazione del debito e richiedeva l’accertamento del nulla dovuto. Esperita la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, proponeva ricorso all’Arbitro nei confronti di entrambi gli intermediari.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di preventivo reclamo sollevata dal cedente. Dagli atti emerge che l’istanza rivolta a quest’ultimo conteneva la sola richiesta di estratti conto e di documentazione contrattuale, formulata in termini neutri e priva di contestazioni sull’origine del saldo, sulla legittimità degli addebiti o sulla debenza della pretesa. L’unico atto qualificabile come reclamo in senso tecnico era dunque quello indirizzato al cessionario: ne consegue l’inammissibilità del ricorso nei confronti del cedente.

Passando all’eccezione di incompetenza temporale del cessionario, il Collegio richiama le Disposizioni ABF, che limitano la cognizione ai fatti verificatisi nei sei anni precedenti la presentazione del ricorso. La giurisprudenza dei Collegi ha chiarito che il riferimento è all’operazione o al comportamento contestato e non alla durata del rapporto; l’Arbitro può quindi conoscere rapporti risalenti, purché l’evento contestato cada nel sessennio. Quando però la contestazione investe un evento attuale, la competenza sussiste in astratto ma resta circoscritta alla verifica del comportamento recente, senza ricostruzione storica del rapporto.

Nel caso concreto il primo estratto conto disponibile risale al giugno 2015 e riporta un saldo debitore di € –3.292,81, senza che siano documentate le operazioni che avevano reso passivo un conto aperto con saldo positivo. Il Collegio sottolinea che il ricorrente fonda la doglianza proprio sulla mancanza di prova circa la formazione del debito. Verificare la legittimità di interessi, spese e commissioni applicati dopo il 2019 richiederebbe, come passaggio preliminare necessario, l’accertamento della correttezza del saldo da cui quegli addebiti traggono origine; e tale accertamento imporrebbe di ricostruire operazioni collocate interamente prima del 2019.

La distinzione tra evento contestato e operazioni necessarie per accertarlo assume così rilievo decisivo: il conteggio reale di quanto dovuto sarebbe condizionato dal periodo precedente, sottratto alla cognizione dell’Arbitro. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 8919 del 2025 e dichiara il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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