Omessa comunicazione patrimoniale ex art. 30 l. 646/1982: condotta unitaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 16451 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali “sopra soglia” e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nell’anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati. Ne consegue che, quando all’omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale “sotto soglia”, la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l’autore commette due reati, non uno solo. La norma di cui all’art. 30 cit. si applica ai soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ed è distinta da quella di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 159/2011, destinata a coloro che sono già sottoposti a misura di prevenzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia assolveva l’imputato dai reati di cui all’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 in relazione agli artt. 80 del medesimo decreto e 30 della legge n. 646/1982, per fatti commessi in due diverse date. Avverso la pronuncia assolutoria proponeva ricorso immediato il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale. Il giudice di merito non avrebbe considerato che sull’imputato gravava anche l’autonomo obbligo decennale di comunicazione previsto dall’art. 30 della legge n. 646/1982, non essendo la motivazione assolutoria idonea a neutralizzare tale distinta posizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio già espresso dalle Sez. 2, n. 19647 del 2024, secondo cui gli obblighi di comunicazione patrimoniale “sopra soglia” e quelli annuali delle variazioni complessive costituiscono adempimenti autonomi. La loro violazione, anche nello stesso anno solare, integra due reati distinti.
Nel caso di specie, l’imputazione contestava due capi, uno per ciascuna annualità, riferiti alla violazione dell’art. 30 della legge n. 646/1982. Il giudice di merito aveva tuttavia incentrato la motivazione esclusivamente sugli obblighi di comunicazione derivanti dall’art. 80 del d.lgs. n. 159/2011, norma destinata ai soggetti già sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.
La Corte ha precisato che la norma di cui all’art. 30 della legge n. 646/1982 è invece rivolta ai soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., qualifica che corrisponde a quella dell’imputato. Il Tribunale aveva quindi omesso di motivare in relazione ai due reati contestati, non avendo distinto i diversi regimi normativi applicabili.
La sentenza è stata conseguentemente annullata limitatamente ai capi a) e b), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso