Revisione del patteggiamento ammissibile anche per inconciliabilità sull’elemento psicologico (Cass. pen. Sez. 5 n. 6845 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza limitazioni derivanti dalla natura dell’accertamento sotteso al patteggiamento. L’inconciliabilità riguarda gli accadimenti storici accertati e non le valutazioni espresse, ma può riferirsi anche all’elemento psicologico del reato quando la prova di quest’ultimo sia fondata su elementi di fatto decisivi la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata esclusa da una successiva pronuncia assolutoria. Non è consentito escludere a priori la contraddittorietà dei giudicati in caso di assoluzione dei concorrenti per difetto dell’elemento psicologico, dovendo tale valutazione essere sempre frutto di un’analisi del caso concreto. L’art. 631 cod. proc. pen., nel richiedere che gli elementi di prova dimostrino che il condannato debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen., senza distinguere tra formule di proscioglimento, conferma tale conclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, sindaco di una società dichiarata fallita, aveva definito la propria posizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per vari reati fallimentari, in concorso con il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati e gli altri componenti degli organi di controllo. I coimputati che avevano optato per il rito dibattimentale erano stati assolti con sentenza irrevocabile: per il reato di cui al capo A1) con la formula “perché il fatto non sussiste”, per i residui capi con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Sulla base di tale decisione, il ricorrente aveva presentato istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducendo l’inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della propria sentenza di patteggiamento e quelli accertati nel giudizio dibattimentale. La Corte di appello aveva accolto la domanda solo per il capo A1), escludendola per le residue imputazioni sul rilievo che l’assoluzione del coimputato sindaco con formula “perché il fatto non costituisce reato” fosse dovuta all’assenza dell’elemento psicologico, trattandosi non di fatti diversi ma di diversa valutazione dei medesimi fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto riaffermato l’orientamento maggioritario per cui è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato giudicato separatamente, purché l’inconciliabilità si riferisca ai fatti e non alla loro valutazione. Ha poi precisato che l’inconciliabilità riguarda gli accadimenti storici accertati e non le valutazioni espresse: non vi è spazio per la revisione quando i fatti siano stati identicamente ricostruiti e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni.
Da tale principio, tuttavia, la Corte ha escluso che possa farsi discendere automaticamente la regola per cui andrebbe sempre esclusa la contraddittorietà di giudicati in caso di assoluzione dei concorrenti per difetto dell’elemento psicologico. L’inconciliabilità dei fatti storici può riversarsi anche sull’elemento soggettivo del reato, quando la prova di quest’ultimo sia fondata su elementi di fatto decisivi la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata esclusa da quella assolutoria pronunciata nei confronti di altri soggetti. Tale conclusione trova conferma implicita nell’art. 631 cod. proc. pen., che richiede solo che gli elementi addotti dimostrino che il condannato debba essere prosciolto, senza distinguere tra le formule di proscioglimento.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva accertato che le prove dibattimentali avevano dimostrato che il collegio sindacale, nel suo complesso, aveva avuto una cognizione solamente postuma delle operazioni in danno del patrimonio sociale e aveva presentato immediata denuncia non appena venuto a conoscenza delle attività illecite. Tuttavia, invece di valutare le implicazioni di tale accertamento fattuale rispetto alla posizione del ricorrente, si era trincerata dietro la formula assolutoria adottata per il coimputato, reputandola in modo automatico ostativa alla revisione.
Tale motivazione è stata ritenuta dai giudici di legittimità giuridicamente erronea, perché accorda valenza ostativa assoluta a una circostanza che non ne è dotata, e al contempo lacunosa, perché lascia inesplorato il tema dell’inconciliabilità dei fatti che avrebbe dovuto costituire l’oggetto precipuo dello scrutinio. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 529 c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 630 c.p.p. – Casi di revisione
- Art. 631 c.p.p. – Limiti della revisione