Inammissibile il ricorso ABF privo di prova della ricezione del reclamo preventivo (ABF Collegio di Milano n. 1334 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto dal reclamo all’intermediario, che costituisce condizione di procedibilità della domanda. Grava sul ricorrente l’onere di provare di aver presentato e di aver visto ricevere il reclamo, secondo il principio generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici. Poiché il reclamo è atto di natura recettizia, ad esso si applicano gli artt. 1334 e 1335 cod. civ.: la mancata prova della sua ricezione da parte dell’intermediario va equiparata alla mancanza del reclamo stesso. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolgeva all’ABF lamentando che, tra aprile e luglio 2025, fossero stati eseguiti diversi bonifici per un importo complessivo di circa euro 75.000,00 verso conti esteri e beneficiari sconosciuti. Sosteneva di essersi accorto solo in seguito di essere stato coinvolto in una truffa finanziaria online e di rientrare, per età e profilo digitale, tra i clienti vulnerabili. Deducava che un impiegato dell’intermediario avesse visionato un documento definito “scrittura privata”, a suo dire falso, senza attivare alcun meccanismo di allerta o sospensione. Chiedeva la ripetizione del controvalore delle operazioni disconosciute, oltre interessi legali e risarcimento del danno.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo. Nel merito evidenziava che il cliente aveva ammesso di aver autorizzato le operazioni, correttamente contabilizzate e autenticate con il corretto inserimento delle credenziali, e contestava le allegazioni sulla scrittura privata, prive di riscontro, negando malfunzionamenti o intrusioni nei propri sistemi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione preliminare, ritenendola fondata. Ha richiamato le vigenti Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento (Sez. VI, par. 1), secondo cui il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all’intermediario. La mancata presentazione del reclamo, inteso quale condizione di procedibilità, costituisce causa di manifesta inammissibilità del ricorso (Sez. VI, par. 2, nota 1).

Il Collegio ha poi richiamato il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali, citando le decisioni Coll. Milano n. 25181/2021 e n. 19463/2020: sul ricorrente grava l’onere di provare di aver presentato il reclamo, in applicazione del principio generale sull’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., assolvibile con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici.

Il passaggio centrale concerne la natura del reclamo. Il Collegio lo ha qualificato come atto recettizio, cui si applicano gli artt. 1334 e 1335 cod. civ.: ne deriva che la mancata prova della ricezione del reclamo da parte dell’intermediario va equiparata alla mancanza del reclamo stesso.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che in atti figurava una lettera indirizzata all’intermediario datata 24.07.2025 e una lettera di reclamo compilata su modulistica dell’intermediario. Per la prima, tuttavia, non era stata allegata la pec con cui sarebbe stata inviata; per la seconda mancava la data e non risultava compilata la sezione riservata all’ufficio, attestante la ricezione.

Il mancato assolvimento di tale presupposto processuale ha quindi determinato l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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