Recupero compensi per attività extraprofessionale del militare: basta il dovere di fedeltà (Cons. Stato n. 2169 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere di esclusività del pubblico dipendente, e in particolare del personale militare, trova fondamento nell’art. 98 Cost. e si specifica, sul piano legislativo, nell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e nell’art. 60 del t.u. n. 3 del 1957. Ai fini del recupero del compenso per incarichi non autorizzati non è necessario che l’attività esterna integri i requisiti tecnico-giuridici o fiscali dell’impresa: è sufficiente la conduzione non occasionale di negozi giuridici in un settore commerciale, integrando ciò violazione del dovere di fedeltà. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano conosciuti e contestati dall’interessato nel procedimento. Il quantum da recuperare corrisponde al solo profitto effettivo, al netto delle spese documentate e delle imposte, e non alle perdite di un’attività d’impresa mai ritualmente dedotta in causa.
Il Fatto
Il Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della Guardia di finanza intimava a un militare, in congedo, il versamento di € 49.843,03 per aver svolto, tra il 2007 e il 2015, un’intensa attività di compravendita di autoveicoli usati senza la preventiva autorizzazione del Corpo. La richiesta si fondava sugli accertamenti del Nucleo speciale anticorruzione, che avevano ricostruito l’intestazione di numerosi veicoli e la loro rapida rivendita, prima a nome proprio e poi tramite la ditta individuale della coniuge.
Il TAR Piemonte accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento per difetto di motivazione, valorizzando anche l’archiviazione dei controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate, che non aveva ravvisato i requisiti dell’attività d’impresa. L’Amministrazione appellava, sostenendo la sufficienza del mero incremento patrimoniale a fondare l’obbligo autorizzatorio e la restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e rileva che l’appellato non ha riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi assorbiti in primo grado, con la conseguenza che essi restano esclusi dal thema decidendum.
Nel merito, il Consiglio ritiene erronea la conclusione del TAR sul vizio motivazionale. Gli atti di definizione della procedura richiamano per relationem gli accertamenti del Gruppo di Trapani, analiticamente conosciuti e contestati dall’interessato nelle proprie osservazioni procedimentali. La motivazione ob relationem è dunque congrua, secondo l’insegnamento dell’Ad. plen. n. 15 del 2022 e delle Sez. IV nn. 2344 del 2022 e 1322 del 2023, qui espressamente richiamate.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra incompatibilità e qualificazione dell’attività. Dalla lettura combinata dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 60 t.u. n. 3 del 1957 il Collegio ricava la tripartizione tra attività assolutamente incompatibili, attività consentite e attività consentite previa autorizzazione. Lo scopo dell’autorizzazione è verificare ex ante l’assenza di conflitti di interesse, in un giudizio prognostico che prescinde dal rendimento effettivo, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 3521 del 2021 e C.g.a. n. 794 del 2019. L’art. 53, comma 7 colpisce ogni incarico retribuito, anche occasionale, purché non compreso nei doveri d’ufficio.
Ne segue che non è indispensabile la configurazione di un’attività d’impresa in senso tecnico o fiscale: rileva la sussistenza di un centro di interessi alternativo all’ufficio. Le verifiche della Guardia di finanza hanno delineato una protratta attività commerciale, proseguita anche dopo l’apertura della partita IVA della coniuge, con operazioni quasi sempre ravvicinate nel tempo: elementi convergenti verso una violazione del dovere di fedeltà.
L’appello è invece accolto solo parzialmente sul quantum. Il compenso da recuperare è il profitto effettivo, al netto delle spese documentate e delle imposte, secondo il costante orientamento richiamato. Il Collegio scomputa € 11.639,52 relativi ai veicoli intestati alla coniuge, non essendo provato il vantaggio esclusivo del militare, e ridetermina il residuo per le quattordici compravendite a lui riferibili, detraendo i costi documentati e non specificamente contestati. L’importo finale da riversare è fissato in € 22.568. Non si detraggono invece le perdite delle operazioni passive, valorizzabili solo per escludere il compenso del singolo affare. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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