Amianto e vittima del dovere (TAR Sicilia n. 3053 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale subito dal militare per la malattia contratta da esposizione all’amianto e sfociata nel decesso è trasmissibile iure hereditatis agli eredi nelle due componenti del danno biologico terminale, parametrato all’invalidità temporanea assoluta dalla diagnosi al decesso, e del danno catastrofale, liquidato con criterio equitativo puro in ragione della consapevolezza dell’approssimarsi della fine. Il requisito della colpa dell’amministrazione datrice di lavoro sussiste per la mancata adozione delle cautele di protezione, anche in epoca antecedente alla normativa specifica sull’amianto, essendo la pericolosità della lavorazione nota già dagli inizi del Novecento. Le somme liquidate a titolo risarcitorio non si compensano con gli indennizzi riconosciuti ai familiari quali vittime del dovere, perché le due attribuzioni hanno finalità disomogenee: il risarcimento ristora il pregiudizio non patrimoniale del lavoratore, l’indennizzo risponde a logica solidaristica.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi di un motorista navale in servizio nella Marina Militare, hanno chiesto al giudice amministrativo la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la malattia e il decesso del congiunto, asseritamente causati dall’esposizione alle polveri di amianto durante il servizio.

Il ricorso è stato proposto in riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. I ricorrenti richiamavano una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto al congiunto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, e una pronuncia del Tribunale di Roma che aveva risarcito il danno iure proprio dei familiari. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto che alle sentenze del giudice civile non può riconoscersi efficacia di giudicato esterno nel processo amministrativo, ma che da esse è possibile ricavare elementi di prova. Le valutazioni sul nesso causale compiute in sede civile risultano condivisibili perché fondate sulla documentazione di indagine della Procura e sulla relazione del consulente d’ufficio, che ha accertato la correlazione con elevatissima probabilità razionale tra la neoplasia e l’esposizione. Tale indagine tecnica esonera il Collegio da ulteriori accertamenti istruttori.

Sul requisito soggettivo, i ricorrenti richiamano l’obbligo di protezione posto dall’art. 2087 c.c. Il Collegio ritiene che la colpa dell’apparato pubblico emerga dalla mancata adozione di misure atte a contenere il rischio. L’obbligo specifico di impedire o ridurre la diffusione delle polveri era già imposto dall’art. 21 del d.P.R. n. 303/1956, vigente per buona parte del periodo di servizio. Richiamando la Cass. sez. lav. n. 18626/2013 e la Cass. sez. lav. n. 8292/2019, il Tribunale ricorda che la pericolosità dell’amianto era nota già agli inizi del secolo scorso.

Sulla quantificazione, il Collegio richiama la Cass. civ., Sez. lav., n. 36841/2022 e distingue il danno biologico terminale, liquidabile con le tabelle dell’invalidità temporanea, dal danno catastrofale, da liquidare con criterio equitativo puro. Nel caso concreto applica le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, riconoscendo per i primi tre giorni il valore massimo non personalizzabile e per i successivi diciannove giorni l’importo tabellare con personalizzazione massima del cinquanta per cento.

Il Collegio esclude poi la compensazione con gli indennizzi da vittima del dovere. Richiamando le Sezioni Unite n. 12564/2018 e la Cons. Stato, Sez. III, n. 4940/2024, rileva che il defalco è ammesso solo tra attribuzioni economiche con ragione giustificativa omogenea. Il risarcimento ristora il pregiudizio non patrimoniale del lavoratore; gli indennizzi coprono un’area di interessi disomogenea e rispondono a finalità solidaristica. Viene infine rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, proposta in modo generico e priva di prova dell’an e del quantum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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