Omessa impugnazione della ratifica e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 6755 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento presidenziale adottato in via d’urgenza, qualora l’organo collegiale competente abbia successivamente ratificato l’atto con propria delibera e la parte ricorrente non abbia impugnato anche tale delibera di ratifica. La ratifica, quale atto definitivo e conclusivo della catena procedimentale, si sostituisce al provvedimento originario, divenendo l’atto espressivo della volontà dell’organo collegiale competente. In tali casi, l’eventuale annullamento del solo atto presidenziale non sarebbe idoneo a rimuovere l’effetto lesivo ormai consolidatosi nella delibera collegiale.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una piattaforma web radio, impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il Presidente dell’AGCOM, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore, aveva ordinato al fornitore di servizi di hosting la disabilitazione dell’accesso al sito internet della web radio. La ricorrente contestava, tra l’altro, il difetto di competenza dell’organo presidenziale, la mancata comunicazione dei motivi ostativi, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l’illegittimo diniego parziale di accesso agli atti. Si costituivano in giudizio l’Autorità e le parti controinteressate, chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendola fondata. La circostanza dirimente è rappresentata dalla disciplina regolamentare dell’Autorità, che attribuisce al Presidente il potere di adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori, con l’obbligo di riferire all’organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

Nel caso di specie, il provvedimento presidenziale impugnato era stato ratificato dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti con delibera del 15 giugno 2023. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui, in tali ipotesi, l’atto di ratifica si sostituisce all’atto presidenziale originariamente adottato, divenendo il provvedimento espressivo della volontà dell’organo collegiale competente. La delibera di ratifica costituisce, pertanto, un autonomo atto amministrativo conclusivo del complesso iter procedimentale.

Da ciò deriva che la parte ricorrente, per conservare l’utilità dell’azione di annullamento, avrebbe dovuto impugnare anche la delibera di ratifica, mediante motivi aggiunti o con autonomo ricorso. L’omessa impugnazione dell’atto sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso, atteso che l’eventuale annullamento del solo provvedimento presidenziale non rimuoverebbe l’effetto lesivo ormai consolidatosi nella delibera collegiale. Il TAR ha, infine, compensato le spese di lite in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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