Sospensione cautelare del diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in attesa del giudizio di merito (TAR Puglia n. 273 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la delibazione del fumus boni iuris non richiede una valutazione sommaria di evidente fondatezza del ricorso, ma può condurre alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora le questioni prospettate necessitino di adeguato approfondimento nella sede di merito. La tutela cautelare è accordata nell’ambito di un compiuto bilanciamento degli interessi coinvolti, tenuto conto del rilevante periculum in mora ravvisabile, mantenendo re adhuc integra la vicenda controversa fino alla decisione di merito.

Il Fatto

La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva decretato il rifiuto della conversione del permesso di soggiorno da affidamento a motivi di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Il provvedimento era stato adottato in data 12.12.2025 e notificato all’interessato il 02.02.2026. Nel giudizio si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la propria giurisdizione e competenza, ha considerato che le questioni prospettate in ricorso necessitano di un adeguato approfondimento nella sede di merito. Nell’ambito di un compiuto bilanciamento degli interessi coinvolti, il collegio ha ritenuto opportuno non assumere una decisione definitiva sulla domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato al fine di mantenere integra la situazione giuridica del ricorrente fino alla trattazione del merito.

Il periculum in mora è stato ravvisato come rilevante, attesa la natura del provvedimento impugnato e le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne in capo all’istante in pendenza del giudizio. La camera di consiglio del 27 maggio 2026 ha pertanto accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del diniego di conversione del permesso di soggiorno.

Il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 febbraio 2027, compensando le spese della fase cautelare. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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