Impianti FER in area idonea ex lege: motivazione rafforzata e diniego illegittimo (TAR Puglia n. 1218 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici realizzati su aree qualificate idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 beneficiano di un bilanciamento degli interessi già operato dal legislatore, che assegna preminenza alle ragioni dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Il diniego opposto dall’amministrazione procedente deve perciò fondarsi su una motivazione rafforzata, puntuale e ancorata a concrete evidenze paesaggistiche, non essendo sufficiente il richiamo astratto alle NTA del PPTR, alle linee guida o a generici ulteriori contesti. Il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante, e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi resta imputabile alla sola amministrazione procedente, unica legittimata passiva. La mancata considerazione delle osservazioni della società integra violazione dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990. L’annullamento per vizi di motivazione e istruttoria non consente il riconoscimento della spettanza del bene della vita e non fonda la responsabilità risarcitoria.
Il Fatto
La società ricorrente presenta una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a 7.983,36 kW nel territorio del Comune di Nardò. Il progetto è localizzato su area qualificata agricola, racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale.
All’esito della conferenza di servizi, il SUAP comunale conclude negativamente il procedimento con determinazione n. 1147 del 30.10.2024, richiamando i pareri contrari dell’ARPA, della Regione Puglia e dell’Area funzionale comunale. La società impugna il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo vizi di motivazione e difetto di istruttoria, e chiede la condanna al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria le questioni di rito. La conferenza di servizi è il modulo procedimentale in cui convergono le valutazioni delle amministrazioni portatrici di interessi pubblici, ma la determinazione finale è imputabile alla sola amministrazione procedente. Ne discende il difetto di legittimazione passiva dell’ARPA Puglia e della Regione Puglia.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’impianto rientra nella fattispecie dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. n. 199/2021 e la sussistenza dei presupposti fattuali, non contestata, è sufficiente a qualificare l’area come idonea ex lege. Le lettere c-ter e c-quater configurano due distinte e cumulative ipotesi di idoneità: l’accertata operatività di una delle due impone di ritenere idonea l’area, senza che l’altra rilevi in senso ostativo.
Da tale qualificazione deriva che il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante. Il legislatore, in fase emergenziale, ha operato direttamente il bilanciamento degli interessi, assegnando preminenza alle ragioni energetiche. Il diniego richiede perciò una motivazione rafforzata, che nella specie manca: la determinazione è generica, priva di riferimento concreto ai lotti, e si limita a riprendere acriticamente i pareri negativi, anche quelli resi da autorità formalmente incompetenti.
Il Collegio rileva inoltre che per il profilo idraulico si è formato il silenzio-assenso ex art. 14-bis, commi 3 e 4, legge n. 241/1990, essendo il Consorzio competente sempre convocato e mai espresso; analoga conclusione vale per l’Acquedotto Pugliese, dopo l’integrazione documentale. Quanto al cono visuale di Porto Selvaggio, la fascia C non è qualificabile come “ulteriori contesti” e non è dovuto alcun accertamento di compatibilità. Le linee guida del d.m. 10.09.2010 non sono vincolanti e il loro mero richiamo rende l’atto illegittimo.
Fondata è anche la censura sulla violazione dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990: le numerose osservazioni della società non sono state concretamente riscontrate. Il ricorso è pertanto accolto quanto all’annullamento, salvo riesercizio del potere. La domanda risarcitoria è respinta: l’accoglimento per vizi formali e procedimentali non consente di accertare la spettanza del bene della vita, residuando margini di discrezionalità.
Nota della Redazione
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