Prescrizione quinquennale degli assegni di superinvalidità e decorrenza dalla rettifica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 214 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ratei pensionistici e assegni accessori, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, convertito dalla legge n. 739/1939 e come sostituito dall’art. 2 della legge n. 438/1985, decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la conoscenza del provvedimento che ha riconosciuto la spettanza del beneficio. Il successivo decreto che rettifica un errore di calcolo dell’amministrazione non costituisce il momento di insorgenza del diritto, ma semplice atto ricognitivo del quantum debeatur. La mancata contestazione, da parte dell’ente previdenziale, dell’omessa riliquidazione dell’indennità speciale annua determina l’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 95 c.g.c..
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in congedo per infermità dipendenti da causa di servizio, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS per ottenere il riconoscimento degli assegni accessori per cumulo di infermità, la riliquidazione dell’indennità speciale annua e la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria non gravati da ritenuta fiscale.
Dopo un primo decreto di pensione privilegiata, l’amministrazione ne annullava il contenuto con un provvedimento successivo, riconoscendo nel calcolo una sola superinvalidità. A seguito dell’istanza del ricorrente, un ulteriore decreto rettificava l’errore, facendo però decorrere il beneficio da una data posteriore. Il ricorrente ha sostenuto che la prescrizione decorresse solo dalla comunicazione del decreto rettificativo; le amministrazioni hanno eccepito la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la decorrenza della prescrizione. La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e degli assegni accessori trova fondamento nell’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, come novellato dalla legge n. 438/1985, e nell’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973, che ne fissa l’inizio alla conoscenza del provvedimento di liquidazione da parte dell’interessato.
Secondo la Corte, il riconoscimento del diritto all’assegno di cumulo per due superinvalidità è avvenuto con il decreto che lo ha formalmente attestato. Da quel momento il ricorrente versava nella piena possibilità di far valere il proprio diritto alla corretta quantificazione. Il provvedimento rettificativo successivo ha posto rimedio a un mero errore di calcolo su impulso di parte, atto idoneo a interrompere la prescrizione, senza però incidere sul momento di insorgenza del diritto.
Il giudice respinge la tesi dell’assenza di liquidità ed esigibilità del credito, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha escluso l’illegittimità della prescrizione quinquennale applicata anche ai ratei non ancora liquidi. La prospettata prescrizione decennale è giudicata priva di pregio, avendo il precedente invocato natura del tutto peculiare, non assimilabile alla fattispecie.
Quanto alla seconda domanda, relativa al calcolo di interessi e rivalutazione al netto delle ritenute, la Corte richiama l’art. 3 d.M. n. 352/1998, che impone il calcolo al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali e l’applicazione della ritenuta fiscale sulle somme liquidate. La natura di provvidenza dell’assegno di superinvalidità non ne esclude l’assoggettamento alla disciplina.
Fondata è invece la terza domanda. L’INPS non ha dato prova di aver correttamente riliquidato l’indennità speciale annua a seguito del pagamento degli arretrati. L’ente nulla ha eccepito, sicché opera il principio di non contestazione recepito dall’art. 95 c.g.c. Sulle somme dovute spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Il ricorso è accolto parzialmente, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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