Conto giudiziale irregolare e addebito delle spese estranee alle finalità istituzionali (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 125 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile che chiude in pareggio non è per ciò solo regolare: la regolarità va accertata con riguardo alla legittimità delle singole spese gravanti sul Fondo economale e alla effettività delle operazioni di reintegro. L’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile impone il deposito del conto nel termine ivi previsto, restando irrilevante la tempestiva redazione da parte dell’agente. La mancanza di uno specifico regolamento del Fondo economale non esime l’agente contabile dall’osservanza delle norme di legge e dei principi generali di contabilità pubblica. Deliberazioni dell’organo di vertice dell’ente non possono ampliare le tipologie di spesa ammissibili già individuate da una fonte regolamentare di rango superiore. Le spese estranee alle finalità istituzionali dell’ente, nonché quelle prive di adeguata documentazione giustificativa, vanno addebitate all’agente contabile, salvo il diritto di rivalsa di questi verso il terzo effettivo beneficiario.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del Fondo economale dell’amministrazione centrale di un Ateneo per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, esaminato il conto giudiziale, ha segnalato numerose irregolarità e ha ritenuto non discaricabili alcune spese. Tra queste: il pagamento di una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada; il vitto consumato da un soggetto estraneo all’ente; il pernottamento di un ospite privo di rapporto istituzionale; l’acquisto di accessori per un telefono mobile di proprietà di una dipendente; un rimborso di parcheggio privo di idonea ricevuta.

L’Ateneo e l’economo hanno depositato memorie, riconoscendo alcune criticità ma invocando la buona fede e le difficoltà interpretative della normativa regolamentare all’epoca vigente, oltre all’accorpamento dei centri di spesa che aveva incrementato il carico di lavoro. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi irregolare il conto, rimettendosi al Collegio in ordine all’addebito delle singole spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il conto n. 36936, pur tempestivamente redatto dall’economo, è stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile, essendo stato il bilancio consuntivo approvato in data antecedente. Quanto alla parifica, la dichiarazione di regolarità e concordanza con le scritture contabili resa dal dirigente competente è stata ritenuta coerente con le finalità della normativa, in assenza di un formale atto di parifica.

La Corte affronta poi la mancanza di uno specifico regolamento del Fondo economale. Il Collegio riconosce che tale lacuna, imputabile ai vertici dell’ente, ha favorito il verificarsi delle irregolarità, ma afferma con nettezza che essa non esimeva l’agente contabile dall’osservanza delle norme di legge e dei principi generali in materia di contabilità pubblica.

Quanto alle tipologie di spesa, il Collegio ritiene fondati i rilievi del magistrato istruttore: la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2017 ha impropriamente ampliato le fattispecie di rimborso e incrementato l’ammontare delle anticipazioni, consentendo spese non ricomprese nelle macrocategorie previste dal regolamento rettorale di contabilità. La Corte condivide le censure sulla prassi dei sistematici rimborsi di spese anticipate dal personale, rilevando l’assenza di documentazione idonea a comprovarne la regolarità.

Sul versante della trasparenza, la Corte osserva che, pur essendo la dotazione iniziale del Fondo pari a 7.500,00 euro e il conto chiuso in pareggio, i reintegri del Fondo non risultano correlati alla presentazione di rendiconti periodici da parte dell’economo. Quanto alle verifiche di cassa, il Collegio prende atto dei verbali depositati dall’Ateneo con la memoria, ribadendo la necessità del loro puntuale invio unitamente al conto giudiziale.

Passando alle singole spese, il Collegio giudica plausibili le giustificazioni sull’uso del veicolo di servizio e sul principio di rotazione dei distributori. Addebita invece l’sanzione amministrativa, non riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente, precisando che il sopravvenuto rimborso da parte del direttore generale esenterebbe l’economo dalla rifusione. Addebita altresì la quota di rimborso del vitto per il soggetto estraneo, la spesa per il pernottamento dell’ospite privo di formale rapporto istituzionale, l’acquisto di accessori per il telefono personale della dipendente e il rimborso di parcheggio privo di adeguata documentazione. Il conto è dichiarato irregolare con addebito complessivo di 213,98 euro e condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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