Retrodatazione promozioni Polizia di Stato preclusa da mancata impugnazione (TAR Calabria n. 1379 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata tempestiva impugnazione delle nomine dei vincitori del concorso che, beneficiando della retrodatazione della decorrenza giuridica, hanno scavalcato nell’anzianità di qualifica il dipendente promosso per merito straordinario determina il consolidamento delle posizioni di ruolo, con conseguente esaurimento del rapporto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 87/1953. Tale rapporto esaurito resta insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata, resa dalla Corte costituzionale n. 224 del 2020, e preclude la retrodatazione delle qualifiche successivamente conseguite per effetto della progressione di carriera.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos, era stato promosso per merito straordinario a vice sovrintendente con decorrenza dalla data del fatto meritevole di encomio. Successivamente, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 224 del 2020, aveva chiesto l’allineamento della decorrenza giuridica a quella più favorevole riconosciuta ai vincitori del concorso successivo, senza impugnare gli atti di nomina di questi ultimi che lo avevano scavalcato nell’anzianità. Con decreto successivo, l’Amministrazione gli aveva attribuito la qualifica di sovrintendente con decorrenza da data successiva, e il dipendente aveva impugnato il provvedimento chiedendo la retrodatazione della promozione sulla base della sentenza costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato continuità all’orientamento espresso con la propria sentenza n. 1314 del 2025, richiamando anche le pronunce del Consiglio di Stato che hanno chiarito i limiti applicativi della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 75, co. 1, d.P.R. n. 335/1982. La sentenza della Corte costituzionale produce effetti ex tunc, ma non si estende ai rapporti ormai esauriti, come quelli in cui sia maturata la decadenza per la mancata impugnazione degli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 87/1953.
Nel caso in esame, il pregiudizio derivante dalla posposizione nell’anzianità si era concretizzato al momento dello scavalcamento, incideva immediatamente sulla collocazione gerarchica all’interno del ruolo ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 335/1982 e avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente. La mancata impugnazione delle nomine dei vincitori del concorso, anche solo per la parte relativa alla decorrenza, aveva determinato il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni, cristallizzando l’anzianità di qualifica a ogni effetto di legge.
Il Tribunale ha precisato che il consolidamento delle posizioni iniziali si ripercuote necessariamente sulla carriera successiva, sicché il dipendente non può dolersi di volta in volta della mancata retrodatazione delle qualifiche conseguite per progressione. Gli atti di nomina, incidendo sulla collocazione autoritativa del soggetto nell’organizzazione amministrativa, hanno natura provvedimentale e devono essere impugnati nel termine di decadenza, non potendo la relativa pretesa essere azionata come diritto soggettivo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.