Recupero sottotetti e requisiti ERP: prevale la norma regionale sull’altezza minima (TAR Sicilia n. 3259 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, il recupero abitativo dei sottotetti è disciplinato dalla normativa regionale che fissa l’altezza media ponderale minima di due metri, la quale prevale sulla misura ordinaria di 2,70 metri dettata dal d.m. 5 luglio 1975 e dall’art. 43 della legge n. 457/1978, stante il richiamo all’esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Il rifiuto dell’alloggio ERP è ingiustificato ove non rientri nelle ipotesi tassative di diniego legittimo previste dal regolamento comunale. La mancata impugnazione della disposizione regolamentare sotto lo specifico profilo della mancata previsione di una fattispecie di rifiuto determina inammissibilità per carenza di interesse. Le censure introdotte con memorie non notificate, ove prospettino profili nuovi, sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di assegnazione di alloggio ERP in deroga ai sensi della previgente normativa comunale, aveva rifiutato l’unità abitativa offertagli, ricavata dal recupero a fini abitativi di un sottotetto. Il rifiuto si fondava su plurime criticità: angustia dei locali, insufficiente altezza, presenza di soli lucernari, criticità climatiche e oneri condominiali elevati.

Il Comune di Messina, ritenuto ingiustificato il rifiuto, ha dichiarato la decadenza da ogni ulteriore pretesa. Il ricorrente ha impugnato tale determinazione, estendendo l’impugnativa al nuovo regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 542 del 17.12.2024 e al conseguente Avviso pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale: le censure introdotte in corso di causa con memorie e repliche non notificate alla controparte sono inammissibili, non potendo gli scritti difensivi ampliare il thema decidendum. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR, è granitica nel ritenere che i nuovi profili di doglianza debbano essere dedotti con motivi aggiunti.

Nel merito, il primo motivo è respinto. L’art. 5, comma 1, lett. d), punto 3), della legge regionale n. 16/2016 consente il recupero abitativo dei sottotetti purché sia assicurata l’altezza media ponderale di due metri. Tale parametro, secondo il Collegio, prevale sulle disposizioni generali di cui al d.m. 5 luglio 1975 e all’art. 43 della legge n. 457/1978, che escludono espressamente la propria applicazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Diversamente opinando, nessuna disposizione sul recupero potrebbe mai consentire l’abitabilità di un sottotetto.

Il TAR rileva inoltre che il provvedimento impugnato richiama l’art. 9, comma 3, del regolamento comunale, che non annovera tra le ipotesi di rifiuto giustificato quella dedotta dal ricorrente. Questi ha impugnato l’atto regolamentare ma senza censurare specificamente tale omissione, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse.

Quanto alla motivazione, il secondo motivo è infondato: la SCA è oggi lo strumento ordinario di attestazione dell’agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.lgs. n. 222/2016, non residuando alcun potere certificativo in capo all’ente locale. Il terzo motivo è respinto perché la disposizione richiamata era già contenuta nel previgente regolamento, e il principio va esteso anche alle assegnazioni in deroga, per evitare disparità di trattamento.

I motivi dal quarto al settimo, rivolti al nuovo regolamento e all’Avviso pubblico, sono dichiarati inammissibili e irricevibili: il ricorrente ha già ottenuto l’offerta dell’alloggio, difetta l’interesse, e comunque l’impugnazione è tardiva rispetto alla pubblicazione dell’atto regolamentare. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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