Terzo condono, silenzio inadempimento e abuso su area vincolata (TAR Sicilia n. 3258 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, il parere della Soprintendenza sui beni paesaggistici resta assoggettato alla disciplina del silenzio inadempimento e non a quella del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, stante la specialità del procedimento e il richiamo agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla ricezione dello schema di provvedimento e della documentazione, adempimento non previsto dalle norme sul condono. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere realizzate in area vincolata sono sanabili solo se anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e previo parere favorevole dell’autorità preposta. Un abuso che comporta nuove superfici e nuova volumetria in zona vincolata non è mai sanabile.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina del 21 marzo 2024, con cui è stata respinta la domanda di condono ex legge n. 326/2003 e ordinata la riduzione in pristino. L’istanza, presentata nel dicembre 2004, riguardava un locale di 50 mq realizzato in ampliamento della sottostante unità immobiliare su una terrazza di copertura, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Dopo una lunga inerzia, la Soprintendenza ha adottato il provvedimento sulla base della circolare assessoriale n. 02 del 2022 e della sopravvenuta Corte costituzionale n. 252/2022. Il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 10-bis, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere per disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato (Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023, n. 8781/2022) sulle condizioni di sanabilità delle opere in area vincolata. Le quattro condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d) devono ricorrere congiuntamente: anteriorità al vincolo, conformità urbanistica, minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.

Sul silenzio-assenso il Tribunale rileva la specialità del procedimento di condono. L’art. 32 della legge n. 47/1985 prevede espressamente il silenzio-rifiuto in caso di mancata espressione del parere entro centottanta giorni. L’art. 17-bis presuppone inoltre la trasmissione dello schema di provvedimento e della documentazione da parte dell’ente procedente: adempimento che nel caso di specie non risulta avvenuto e che le norme sul condono non contemplano.

Quanto alle ulteriori censure, il provvedimento era interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici. In materia di repressione degli abusi edilizi, per gli atti vincolati non si richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico, né comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva (Ad. Plen. n. 9/2017).

Il carattere vincolato rende superfluo il preavviso di rigetto, non essendo possibile un utile apporto partecipativo. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale soddisfa l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Non rileva infine la disparità di trattamento per provvedimenti vincolati, né assume rilievo il carattere sopravvenuto del vincolo rispetto alla realizzazione delle opere.

Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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