Programma triennale opere pubbliche non lesivo fino al progetto definitivo (TAR Sicilia n. 2893 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il programma triennale delle opere pubbliche, documento finanziario-contabile con cui l’amministrazione individua le risorse e le priorità degli interventi, ha natura di atto di pianificazione e di indirizzo e non è, di per sé, immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile. Il suo inserimento di un’opera non determina l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, né la dichiarazione di pubblica utilità, e non incide in modo diretto sulla sfera giuridica dei proprietari delle aree interessate. La lesività si concretizza solo con l’approvazione del progetto definitivo — oggi progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 — momento in cui l’intervento assume una connotazione stabile e valutabile nei suoi profili di interferenza con le posizioni dei privati. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo atto di programmazione, per difetto di interesse attuale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili adibiti a civile abitazione nel tratto finale di una via del Comune di Acireale, impugnavano la deliberazione consiliare con cui era stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026, nella parte in cui inseriva il progetto di una strada di collegamento tra la via Ercole Patti e la via Menfi.
Deducevano la mancata indicazione delle fonti di finanziamento, la sproporzione tra programmazione e risorse, il travisamento dei fatti sulla proprietà privata del tratto stradale, il contrasto con la pianificazione urbanistica e con il Piano paesaggistico provinciale, nonché l’illogicità delle scelte di pianificazione. Con successivi motivi aggiunti impugnavano il nuovo DUP per il triennio 2025-2027 e la deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di programma triennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo DUP per il triennio 2025-2027, tempestivamente impugnato con i primi motivi aggiunti, aveva reiterato la contestazione sugli stessi profili, privando di attualità l’interesse alla rimozione dell’atto originario, pur non essendo satisfattivo della pretesa.
Quanto ai primi motivi aggiunti, il Tribunale li ha ritenuti inammissibili. Il programma triennale dei lavori pubblici è, secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, atto di pianificazione e indirizzo con efficacia cogente solo nei confronti dell’ente che lo redige, inidoneo a precludere ai privati l’utilizzo delle aree e a imporre il vincolo espropriativo.
La lesività si produce, in altri termini, solo con l’approvazione del progetto definitivo, che contiene la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rende il bene assoggettabile alla procedura espropriativa. Il Collegio ha tratto conferma concreta di ciò dalla stessa omessa indicazione delle fonti di finanziamento, ulteriore dimostrazione della natura meramente programmatica dell’atto.
In ogni caso, il ricorso è stato giudicato infondato: l’opera era programmata per il 2026, sicché non sussisteva l’obbligo di indicazione immediata del finanziamento, richiesto solo per le opere dell’elenco annuale; la proprietà privata di parte del tratto non viziava l’inserimento; la conformità urbanistica attiene alla fase successiva della progettazione definitiva; le norme di tutela non precludevano l’intervento; le scelte di pianificazione rientravano nell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non ravvisabile.
I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, avendo ad oggetto uno schema di proposta di Giunta, atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva e destinato alla deliberazione consiliare. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Nota della Redazione
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