Recupero delle spese di custodia anticipate dall’Erario nel fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 6769 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 15, comma 8, l. fall. in sede prefallimentare è destinato a confluire nella procedura concorsuale: la sentenza dichiarativa di fallimento ne conferma gli effetti, rendendolo definitivo. Le spese di custodia liquidate in relazione a tale sequestro e anticipate dall’Erario, ancorché sorte prima della dichiarazione di fallimento, sono recuperate ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, senza necessità di insinuazione al passivo. Il foglio delle notizie segue il trasferimento del procedimento dichiarativo al giudice competente, radicando presso quest’ultimo la competenza al recupero delle somme. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che deduca la violazione del regime distributivo senza confrontarsi con le rationes decidendi del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Prima della dichiarazione di fallimento di una società, intervenuta nel 2012, il Tribunale di Vibo Valentia aveva emesso nel 2010 un provvedimento cautelare di sequestro dell’azienda, ai sensi dell’art. 15, comma 8, l. fall., con nomina di custodi e ausiliari, liquidandone i compensi con onere a carico dell’Erario. Dichiarata la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, il procedimento prefallimentare era proseguito davanti a quest’ultimo, che aveva poi emesso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore fondiario, la curatela aveva contestato il progetto di distribuzione per ottenere l’attribuzione, tra l’altro, delle spese di custodia anticipate dall’Erario. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto solo parzialmente l’istanza. Nel piano di riparto finale, il curatore aveva previsto la restituzione da parte della società reclamante di una somma comprensiva di tali spese. Il reclamo della società avverso il piano di riparto era stato respinto dal Tribunale, che aveva confermato la legittimità del recupero delle somme anticipate dall’Erario.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha escluso la fondatezza del primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 15, 52, 93 e 110 l. fall. e dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002. Ha precisato che la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Vibo Valentia non aveva determinato alcuna cesura nel corso del procedimento prefallimentare, trasmesso d’ufficio al Tribunale di Milano, ove era proseguito come unico procedimento fino alla sentenza di fallimento. Il provvedimento cautelare di sequestro era divenuto definitivo con la sentenza dichiarativa di fallimento, che ne aveva confermato gli effetti ai sensi dell’art. 15, comma 8, l. fall.

La Corte ha quindi richiamato l’art. 208 d.P.R. n. 115/2002, che individua l’ufficio competente al recupero delle somme anticipate dall’Erario in quello presso cui il provvedimento è divenuto definitivo, e l’art. 146 TUSG, che include tra le spese anticipate dall’Erario quelle per gli ausiliari del magistrato, disponendone il recupero sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. Il foglio delle notizie, formato presso l’ufficio che ha deliberato il provvedimento definitivo, segue il trasferimento del procedimento. Non è pertanto necessaria l’insinuazione al passivo delle spese di custodia, trattandosi di recupero di anticipazioni erariali sulla liquidazione dell’attivo.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 111-bis, 111-ter e 111-quater l. fall. senza spiegare in concreto come si sarebbe realizzata la violazione, né confrontandosi con la motivazione del Tribunale sull’utilità delle spese di custodia per tutti i creditori, compresi gli ipotecari, e sulla previa imputazione alle masse mobiliari delle somme recuperate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *