Esecuzione del decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 353 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto reso dalla Corte d’appello ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando non è opposto nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo sancisce l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e può nominare commissario ad acta. Al commissario non spetta compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ex legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, oltre spese. Il decreto veniva ritualmente notificato all’Amministrazione, che non vi dava esecuzione. Non risultando proposta opposizione nei termini, il titolo diveniva definitivo.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto e la nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto opposto possiede, secondo il giudice, natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: esso è stato notificato al Ministero e avverso lo stesso non è stato proposto ricorso per Cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ..

La parte ricorrente ha dato prova di aver inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.

Il giudice ha rilevato che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7. Nel merito, pertanto, viene sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il termine per l’adempimento è fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Sul punto il TAR ha escluso la debenza di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite seguono la soccombenza e comprendono le spese vive successive al decreto occorrenti per il giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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