Inidoneità al servizio militare e sindacato sul giudizio delle commissioni mediche (Cons. Stato n. 2616 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalle commissioni mediche sull’idoneità al servizio militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il controllo giurisdizionale resta ammesso per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, inattendibilità metodologica delle conclusioni o violazione delle regole procedurali. La verificazione disposta dal giudice non vincola il collegio e non sposta il confine del sindacato sul merito delle valutazioni medico-legali. Il riconoscimento di una fragilità personologica incompatibile con la gestione di condizioni straordinarie di stress giustifica la declaratoria di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato. Il transito nei ruoli civili della difesa esclude, di per sé, alcuna forma di discriminazione fondata sulla disabilità.

Il Fatto

Un caporal maggiore scelto dell’Esercito, in servizio dal 2011, nel settembre 2016 veniva ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso un servizio psichiatrico e, successivamente, in trattamento volontario, con diagnosi di reazione dissociativa non specificata. Posto in aspettativa per infermità, veniva valutato dalla Commissione medico ospedaliera di Padova, che lo giudicava non idoneo in via permanente al servizio militare incondizionato, da porre in congedo assoluto e reimpiegabile, a domanda, nei ruoli civili.

Il ricorso gerarchico alla Commissione medica interforze di seconda istanza si chiudeva con la conferma del giudizio. Il militare impugnava il verbale davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso dopo aver disposto una verificazione psichiatrica. Avverso la sentenza proponeva appello, censurando travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio sindacato. Il giudizio delle commissioni mediche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Il giudizio fondato su cognizioni medico-specialistiche non è sindacabile nel merito, salvo che emergano vizi del procedimento o manifesta irragionevolezza per inattendibilità metodologica delle conclusioni, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale.

Su questa base il collegio ritiene inconferenti la super-idoneità militare storica e la positiva valutazione delle mansioni civili svolte nel 2020. Rileva, invece, che la sentenza di primo grado ha argomentato in modo completo su tutte le doglianze, non emergendo alcun travisamento dei fatti.

Il passaggio decisivo è la valorizzazione delle conclusioni del verificatore. Lo stesso professionista, pur escludendo un disturbo specifico di personalità e qualificando l’episodio del 2016 come evento acuto e limitato nel tempo, aveva evidenziato che modalità comportamentali caratterizzate da fragilità e impulsività latente, correlate al contesto, potrebbero emergere in condizioni straordinarie di stress. Per il TAR, e per il Consiglio di Stato, tale considerazione è di per sé sufficiente a sorreggere le determinazioni dell’amministrazione: il servizio militare incondizionato richiede la capacità di gestire efficacemente condizioni straordinarie di stress e non tollera sintomatologia ansiosa, mentre il reimpiego civile risulta compatibile.

Il collegio esamina infine il richiamo all’art. 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’argomento è giudicato non conferente: l’appellante, invocandolo, ammette contraddittoriamente l’esistenza di una disabilità; inoltre la collocazione nei ruoli civili della difesa costituisce misura idonea a escludere forme di discriminazione.

L’appello è pertanto respinto, con salvezza degli atti impugnati, e le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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