La recidiva infraquinquennale si calcola dal passaggio in giudicato della sentenza precedente (Cass. pen. Sez. 2 n. 3609 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo del quinquennio va effettuato considerando come dies a quo la data del passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il reato presupposto, e non già la data di commissione di quest’ultimo. Nel giudizio di legittimità è preclusa una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella del giudice di merito, essendo deducibile solo il travisamento della prova, non quello del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-ter cod. pen., per aver impiegato denaro di provenienza illecita in operazioni immobiliari. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’omessa motivazione circa l’assoluzione, la mancata concessione delle attenuanti generiche, l’illegittima contestazione della recidiva reiterata specifica, con conseguente intervenuta prescrizione del reato, e l’illegittimità della confisca disposta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la inammissibilità delle censure relative alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Il ricorrente, infatti, non aveva dedotto un travisamento della prova ma un travisamento del fatto, reiterando censure sulle quali la Corte territoriale aveva già fornito risposta con motivazione esauriente, fondata sugli esiti delle intercettazioni e sulla documentazione acquisita.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che la relativa valutazione costituisce giudizio di fatto, insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e non contraddittoria, come nel caso di specie, in cui la Corte di appello aveva esposto le ragioni del diniego.
In relazione alla recidiva, la Corte ha chiarito che il motivo di ricorso era errato sia per aver qualificato come contravvenzione un delitto risultante dal casellario, sia per non aver considerato un’ulteriore sentenza di condanna passata in giudicato. Richiamando il principio espresso da Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860, la Corte ha ribadito che il quinquennio rilevante per la recidiva aggravata va computato dalla data del passaggio in giudicato della sentenza per il reato presupposto. Nel caso concreto, il nuovo delitto era stato commesso entro i cinque anni dalla condanna precedente, rendendo la contestazione legittima e insussistente la prescrizione.
Infine, i motivi concernenti la confisca sono stati ritenuti relativi al merito della vicenda, in quanto volti a sollecitare una nuova valutazione delle dichiarazioni del coimputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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