Nessuna abolitio criminis per fatti Reddito cittadinanza fino 31 dicembre 2023 (Cass. pen. Sez. VII n. 37259 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, che sanziona chi consegue indebitamente il beneficio economico ivi previsto, è stato abrogato con efficacia fissata dal legislatore al 1 gennaio 2024. Prima di tale data il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, disponendo che al beneficio continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 7 vigenti alla data di concessione, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Ne consegue che per i fatti anteriori a tale termine non si configura abolitio criminis e la norma incriminatrice resta applicabile nella versione vigente al momento della concessione del beneficio. È inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 20/12/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 05/12/2023, con pena condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, relativo all’indebita percezione del beneficio economico.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deducendo violazione di legge per il rigetto dell’eccezione di intervenuta abolitio criminis della norma incriminatrice; con il secondo lamentando la violazione dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 in ordine all’omessa valutazione della presenza di altri familiari nel nucleo ai fini della percezione del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo. Sul punto il Collegio ha ribadito il proprio orientamento, richiamando Sez. 3 n. 5999 del 09/01/2024, Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez. 3 n. 49047 del 2023: l’art. 7 d.l. n. 4/2019, recante le disposizioni penali volte a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge, è stato effettivamente abrogato.
Tale effetto abrogativo, tuttavia, è stato dal legislatore espressamente differito al 1 gennaio 2024. In precedenza, con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, il legislatore aveva stabilito che «al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».
Il Collegio ha richiamato anche l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023, secondo cui il legislatore, nell’introdurre il cd. «assegno di inclusione», ha contestualmente ed espressamente previsto che al Reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 vigenti alla data di concessione del beneficio, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Il motivo, non confrontandosi con tale sedimentata giurisprudenza e non adducendo argomenti nuovi, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità: a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si era limitato a riproporre pedissequamente doglianze già disattese in fatto e in diritto dalla Corte territoriale e dal Tribunale. Il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello è inammissibile, poiché i motivi risultano non specifici ma solo apparenti, omettendo la critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 2 n. 19411 del 12/3/2019, Sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013.
La sentenza impugnata, dopo avere richiamato i contenuti della prima decisione, aveva chiarito che l’omissione riguardava due familiari conviventi, titolari di redditi incompatibili con i requisiti economici di cui all’articolo 3 d.l. 4/2019. Avverso tale motivazione il ricorrente non aveva replicato in modo specifico. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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