Reiterazione delle violenze sessuali esclude il fatto di minore gravità (Cass. pen. Sez. VII n. 37256 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione delle violenze sessuali ai danni della medesima persona offesa costituisce espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima e non è compatibile con il giudizio di minore gravità del fatto di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. La questione relativa all’assenza della condizione di procedibilità può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ma il ricorrente che affermi la tardività della querela deve indicarne gli elementi costitutivi, non essendo consentito al giudice di legittimità il giudizio di fatto sul dies a quo. Il motivo che non risulta proposto con l’atto di appello è inammissibile per novità, salvo che il ricorrente contesti il riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 01/04/2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Imperia del 22/06/2023, riduceva la pena inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis e 609-ter, 629 e 61 n. 2) cod. pen. e annullava le statuizioni civili per intervenuto risarcimento del danno.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: contraddittorietà della motivazione, mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità con contestuale eccezione di improcedibilità per tardività della querela, omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da una considerazione di ordine processuale: a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il motivo che investe il vizio motivazionale non può risolversi in una rivalutazione del compendio probatorio. La censura, peraltro, era formulata in termini perplessi e generici, poiché il vizio di motivazione rileva solo quando la contraddittorietà sia manifesta.

Quanto al diniego della attenuante del fatto di minore gravità, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la reiterazione delle violenze sulla stessa persona offesa, già di per sé espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale, è incompatibile con il giudizio di minore gravità. Il Collegio ha richiamato in proposito Sez. III n. 4960 dell’11/10/2018, Sez. III n. 42738 del 07/07/2016 e Sez. III n. 21458 del 29/01/2015.

Sul versante della condizione di procedibilità, la Corte ha ribadito che la relativa questione è deducibile per la prima volta in cassazione, purché il ricorrente non pretenda dal giudice di legittimità un giudizio di fatto sul dies a quo. Nel caso concreto la doglianza è risultata del tutto generica, non indicando le ragioni della dedotta tardività. In ogni caso la censura è manifestamente infondata, poiché il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. è connesso al reato di cui all’art. 572 cod. pen., con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 609-septies, quarto comma, n. 4), cod. pen.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non proposto con i motivi di appello, come ricapitolati nella sentenza gravata. La Corte ha ricordato l’onere del ricorrente di contestare tale riepilogo ove non conforme, richiamando Sez. III n. 11830 del 13/03/2024, Sez. III n. 8657 del 15/02/2024, Sez. III n. 33415 del 19/05/2023, Sez. II n. 31650 del 03/04/2017 e Sez. II n. 9028 del 2014.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri della Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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