Ricerche dell’irreperibile fino al doppio del termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. 2 n. 4707 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., deve disporre che le ricerche dell’imputato proseguano fino a quando, per tutti i reati oggetto di imputazione, non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., ossia il doppio del termine ordinario di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen.. Tale termine è determinato con riguardo alla pena edittale massima stabilita per ciascun reato, senza considerare circostanze attenuanti o aggravanti, e decorre dalla data di consumazione del reato. La determinazione della durata delle ricerche è impugnabile per cassazione, trattandosi di provvedimento avente natura decisoria.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini dichiarava non doversi procedere nei confronti di tre imputati, già dichiarati irreperibili, per mancata conoscenza della pendenza del processo. Nel disporre la prosecuzione delle ricerche da parte della polizia giudiziaria, il giudice ne fissava il termine finale al 1° luglio 2037 per uno degli imputati e al 12 febbraio 2028 per gli altri due, ritenendo che a quelle date fossero spirati i rispettivi termini di prescrizione. Nell’applicare la disciplina previgente, considerata più favorevole perché i reati erano stati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, il giudice aveva calcolato i termini sulla base di un periodo di prescrizione di diciotto anni e nove mesi per il delitto di riciclaggio e di un termine differente per i delitti di furto.
Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. e delle norme sostanziali richiamate, in quanto il termine massimo per le ricerche avrebbe dovuto essere determinato nel doppio del termine ordinario di prescrizione, e non secondo il calcolo effettuato dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, il giudice dispone che la persona sia ricercata fino a quando non sia superato, per tutti i reati oggetto di imputazione, il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen..
La Corte ha preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite (sent. n. 5847 del 2025) hanno riconosciuto la ricorribilità diretta di tale sentenza per tutti i motivi indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto la determinazione della durata delle ricerche incide in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, con conseguente applicazione della garanzia di cui all’art. 111, comma 7, Cost..
Nel merito, la Corte ha chiarito che l’art. 159, ultimo comma, cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede la sospensione del corso della prescrizione sino al rintraccio dell’imputato, ma con un limite invalicabile rappresentato dal doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen..
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che per il delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), punito con la pena massima di dodici anni, il termine ordinario di prescrizione va raddoppiato a ventiquattro anni, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e scadenza al 1° ottobre 2042. Per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625 cod. pen.), punito con la pena massima di dieci anni, il termine raddoppiato è di venti anni, con scadenza al 28 luglio 2038.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del termine finale delle ricerche, che è stato direttamente rideterminato, confermando nel resto la decisione del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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