Contraddittorio preventivo, tributi armonizzati e presunzione di antieconomicità: l’inammissibilità delle censure generiche in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15329 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto impositivo, sussiste esclusivamente per i tributi armonizzati e purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non proponendo un’opposizione meramente pretestuosa o fittizia. Per i tributi non armonizzati, invece, non è rinvenibile nell’ordinamento nazionale un generalizzato vincolo, salvo che per le ipotesi specificamente previste. Il difetto di contraddittorio non rileva, altresì, per gli accertamenti “a tavolino”, non conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa. È inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo violazioni di legge, miri in realtà a una surrettizia rivalutazione del merito, contrapponendo alla valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento delle prove.
Il Fatto
A seguito della mancata risposta a un questionario e della ritenuta antieconomicità della gestione, l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento a fini Irpef, Irap e Iva per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il contribuente, esercente commercio all’ingrosso di utensileria per orologi, impugnava gli atti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di prime cure, ritenendo legittimo l’accertamento fondato sull’esistenza di un magazzino rilevante e in continuo aumento, con giacenze di merci di importo superiore ai ricavi dichiarati. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso tutte le censure del ricorrente, esaminando partitamente i motivi. In relazione al primo, relativo alla violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, gli Ermellini hanno richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, successivamente confermato da Corte cost. n. 47 del 2023 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 21271 del 2025. Il principio afferma che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, con la conseguente invalidità dell’atto in caso di sua violazione, sussiste solo per i tributi armonizzati, come l’Iva, mentre per i tributi non armonizzati, come Irpef e Irap, esso opera solo nelle ipotesi specificamente previste. Inoltre, la Corte ha precisato che il contribuente, per ottenere l’annullamento dell’atto, deve allegare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, dimostrando che il contraddittorio avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento (c.d. prova di resistenza). Nella fattispecie, la CTR aveva correttamente rilevato la natura meramente assertiva della doglianza. La censura sull’art. 55 d.P.R. n. 633/1972 è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 e la violazione delle norme in materia di presunzioni, la Suprema Corte ha ritenuto la censura inammissibile. La CTR aveva infatti compiutamente esaminato e disatteso le difese del contribuente, rilevando che le rimanenze finali erano aumentate progressivamente a fronte di un calo del reddito di impresa e della produzione netta, circostanze integranti l’antieconomicità della gestione. Le censure del ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile dalla Corte se non sotto il profilo della logicità e della correttezza giuridica.
Infine, il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La doppia conforme di merito imponeva al ricorrente di indicare le ragioni di diversità tra le pronunce di primo e secondo grado, onere non assolto. In ogni caso, il vizio dedotto non sussiste, poiché la produzione documentale era stata presa in considerazione dal giudice, e l’omessa disamina di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’ufficio finanziario.
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Nota della Redazione
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