Redditometro, onere della prova contraria e omessa pronuncia sul versamento parziale (Cass. civ. Sez. V n. 10830 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante redditometro, la disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il versamento parziale delle quote sociali sottoscritte costituisce una spesa per incrementi patrimoniali ai sensi dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 e può essere dedotto come prova contraria. Il giudice tributario che ometta di pronunciarsi su una specifica eccezione del contribuente relativa all’entità di tale spesa incorre in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., non potendosi ravvisare un rigetto implicito nella motivazione dedicata a questioni diverse.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2005. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, rettificando la dichiarazione presentata a zero e accertando un maggior reddito di 48.900,00 euro. La rettifica si fondava sul riscontro di conferimenti per la costituzione della piena proprietà di denaro, pari a 244.500,00 euro.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Napoli, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La C.t.r. della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e compensava le spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta un duplice profilo: l’error in procedendo per omessa pronuncia e l’error in iudicando sulla disciplina del redditometro. Il contribuente lamentava che la C.t.r. non si fosse pronunciata sull’eccezione, avanzata in primo grado e riproposta in appello, secondo cui, a fronte della sottoscrizione di quote sociali per 244.500,00 euro, era stato versato soltanto il 25 per cento, pari a 61.250,00 euro.

La Corte ricostruisce il sistema del redditometro. La determinazione sintetica basata sugli indici dei decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, secondo il costante orientamento della Corte richiamato nel provvedimento.

Il Collegio distingue le due tipologie di accertamento previste dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis. Il quarto comma disciplina la presunzione fondata sulla disponibilità di beni e servizi e sui presunti consumi; il quinto comma contempla le spese per incrementi patrimoniali, cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati a incrementare durevolmente il patrimonio. Il sesto comma salva la prova contraria documentale del contribuente.

La disciplina configura una presunzione legale relativa. Una volta accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo, ma può valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.

Nel caso concreto, la C.t.r. non si è pronunciata sull’eccezione del contribuente, tendente a dimostrare che, a fronte della sottoscrizione del 25 per cento del capitale, era stato versato solo il 24,5 per cento. Le argomentazioni spese nella motivazione, relative alla diversa questione della liquidità ipoteticamente proveniente dal padre, escludono che possa configurarsi un rigetto implicito dell’eccezione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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