Diritto di refertazione del medico non specialista tra norma speciale e prassi (Cons. Stato n. 4488 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 159, comma 15, d.lgs. n. 101/2020 costituisce ius speciale di rango primario a valenza derogatoria, ispirato alla ratio di consentire l’utile espressione della professionalità medico-specialistica acquisita sul campo in forza di documentati titoli di servizio. Al personale medico chirurgo privo di specializzazione, che abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica ai sensi dell’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 187/2000, è consentito continuare a esercitare dette attività, refertazione compresa, senza parcellizzazioni irragionevoli. La norma di rango primario prevale, per il principio gerarchico e di specialità, sulle fonti regolamentari subordinate che riservino la refertazione allo specialista. L’erronea applicazione della disposizione rende illegittimi i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento; l’intrinseca controvertibilità della questione ermeneutica esclude, invece, la colpa di apparato e la conseguente responsabilità risarcitoria.
Il Fatto
Un centro diagnostico privato accreditato con il servizio sanitario regionale subisce la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento disposta dalla Regione. A fondamento del provvedimento, poi integrato con successiva determinazione, la circostanza che una sanitario in forza alla struttura — specialista in neurologia ma con documentata esperienza in neuroradiologia — avrebbe svolto attività di radiodiagnostica e refertazione in violazione del regime di esclusiva dell’art. 159, comma 2, d.lgs. n. 101/2020.
Il centro impugna gli atti davanti al TAR Puglia, che respinge l’istanza cautelare e, nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti. Il giudice di primo grado ritiene che la norma derogatoria consenta la prosecuzione dell’attività senza equiparare pienamente lo specialista, con responsabilità esclusiva della refertazione riservata al medico specialista. In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato riforma l’ordinanza e sospende i provvedimenti; la questione giunge così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta l’ermeneutica dell’art. 159, comma 15, d.lgs. n. 101/2020, che abilita il personale medico privo di specializzazione, con documentato esercizio professionale specialistico, a continuare a esercitare le attività di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare previa comunicazione all’organo di vigilanza. Il richiamo all’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 187/2000 fissa la condizione dei cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina.
In punto di fatto, l’attività neuroradiologica risulta incontestata e documentata. La Corte respinge l’assunto regionale di una irriducibile diversità ontologica tra neuroradiologia e radiodiagnostica: la equipollenza già riconosciuta dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 si è evoluta in rapporto di continenza tra le discipline a mente del decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, che colloca la neuroradiologia tra i settori scientifico-disciplinari della radiodiagnostica.
La tesi che esclude la refertazione contrasta con il dato letterale della disposizione, con la sua ratio legis — ovviare alla carenza di professionalità mediche specialistiche — e con l’argomento di parsimonia, giacché imporre due sanitari per una singola attività diagnostica dilaterebbe oltremisura la sfera del comma 2 fino a elidere la portata derogatoria del comma 15. La refertazione costituisce un “di cui” della prestazione medico-specialistica.
Gli indici normativi richiamati dal primo giudice — il D.M. 21 febbraio 1997 e il D.M. 14 gennaio 2021 — non smentiscono tale esegesi, prevalendo il principio gerarchico e di specialità della fonte primaria. Irrilevante è poi il dato contingente dell’assenza, nei reparti pugliesi, di medici non specializzati che refertino. La fondatezza di tali profili è assorbente e travolge l’intero impianto dei provvedimenti di revoca.
Respinge invece la domanda risarcitoria: la controvertibilità della questione ermeneutica esclude la colpa di apparato, non ravvisandosi quella negligenza o imperizia dell’organo che, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 8836 del 2024, integra l’elemento soggettivo dell’illecito.
Nota della Redazione
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