Sospensione del PUA per verifica edilizia e termine mobile ex art. 21-quater (Cons. Stato n. 4487 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo ex art. 21-quater della legge n. 241/1990 è legittima quando la necessità di verificare la regolarità edilizia dei fabbricati costituisce una delle gravi ragioni richieste dalla norma. Il termine di durata della sospensione non deve necessariamente essere calendariale: è ammissibile un termine mobile, ancorato al completamento di una determinata attività, purché siano indicati elementi idonei alla sua individuazione, così che la misura non si risolva in una soprassessoria sine die. La tutela degli interessi edilizio-urbanistici rientra tra le gravi ragioni. La domanda di risarcimento per ritardo della P.A. soggetta al termine decadenziale del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 30 c.p.a. è inammissibile se proposta oltre la scadenza, non potendosi invocare le diffide stragiudiziali, estranee alla disciplina dell’interruzione della prescrizione.

Il Fatto

Il legale rappresentante di un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Comune aveva sospeso l’approvazione del piano di utilizzazione aziendale (PUA) per l’attività agrituristica, già rilasciata, al fine di compiere verifiche sulla regolarità edilizia del complesso immobiliare. Il ricorrente contestava la mancanza dei presupposti della sospensione e la sua durata illimitata, chiedendo il risarcimento del danno da mancato utile.

Il TAR dichiarava improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta revoca della sospensione, respingeva nel merito la domanda risarcitoria da provvedimento illegittimo e dichiarava irricevibile quella da ritardo. La sentenza veniva appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni in rito, essendo l’appello complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, relativo all’inammissibilità della produzione documentale tardiva, la Corte rileva che i documenti posti a fondamento del capo di sentenza sull’illiceità edilizia sono diversi dall’esposto anonimo dichiarato inammissibile: l’asserita erroneità della statuizione è quindi irrilevante. Le censure, peraltro, si muovono in direzioni opposte, in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium.

Nel merito, la Corte conferma la legittimità della sospensione. La scelta di non indicare un termine calendariale, ma un termine mobile consistente nel completamento delle verifiche edilizie, non è manifestamente irragionevole né lesiva dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990. Richiamando Cons. Stato n. 6531 del 2018 e Cons. Stato n. 2591 del 2018, il Collegio osserva che il termine finale può essere anche implicitamente deducibile e che l’omissione della fissazione esplicita non integra una soprassessoria sine die quando sono indicati gli elementi per individuarlo. La necessità di verificare la liceità edilizia delle opere rientra tra le gravi ragioni.

Quanto alla decorrenza del termine di dodici mesi, la nota del 24 novembre 2022 è un mero atto endo-procedimentale, seguito da ulteriori approfondimenti istruttori: l’atto finale resta quello del 3 agosto 2023, sicché la sospensione del 20 dicembre 2023 è tempestiva. Anche assumendo il 5 maggio 2023, il termine sarebbe rispettato.

Sulla domanda risarcitoria da ritardo, la Corte ritiene il termine di decadenza complessivamente pari a un anno e 120 giorni dalla scadenza del termine per provvedere; le diffide stragiudiziali non valgono a impedirlo, poiché alla decadenza non si applicano le norme sull’interruzione della prescrizione, richiamando Cass. civ. n. 4091 del 2010. Nel merito, manca la prova del nesso di causalità: il ricorrente non ha dimostrato l’avvio dell’attività nei periodi di efficacia del PUA. La Corte esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’azione avverso il silenzio, applicando Cons. Stato n. 2857 del 2017 e Cons. Stato n. 2778 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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