Refuso riconoscibile nella lex specialis e autoresponsabilità del concorrente (Cons. Stato n. 8576 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella interpretazione della lex specialis di gara il concorrente qualificato è tenuto a una diligenza professionale, con la conseguenza che un refuso riconoscibile del disciplinare non giustifica l’omessa allegazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta tecnica. Il principio di autoresponsabilità impone di ricostruire la clausola in chiave logico-sistematica, collegando la disposizione apparentemente contraddittoria con il resto dell’articolo. Il favor partecipationis non opera quando l’irregolarità è sostanziale, perché deve essere contemperato con la par condicio tra i concorrenti. Il soccorso istruttorio non è invocabile per integrare la documentazione che compone l’offerta tecnica. In presenza di perplessità sull’interpretazione del bando, il concorrente deve formulare tempestivo quesito alla stazione appaltante, in ossequio al principio di leale collaborazione.
Il Fatto
Oggetto del giudizio sono gli esiti della gara indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli di una azienda sanitaria, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al lotto n. 5, relativo alla zona Grossetana, hanno partecipato due soli concorrenti: il raggruppamento appellante, gestore uscente, e l’aggiudicataria.
L’offerta tecnica del raggruppamento è stata valutata con punteggio zero, per non aver esibito la documentazione comprovante le caratteristiche richieste. Il raggruppamento ha impugnato davanti al TAR Toscana la determinazione di aggiudicazione e i verbali di gara; il ricorso è stato respinto con sentenza semplificata. Propone quindi appello, censurando il mancato riconoscimento di 40 punti alla propria offerta, chiedendo la riduzione di 20 punti al punteggio dell’aggiudicataria e contestando la condanna alle spese di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale. L’art. 16 del disciplinare, al punto B3, richiede la “documentazione a comprova delle caratteristiche richieste ai fini della attribuzione del punteggio tecnico per le n. 7 voci indicate nel punto B.2”, mentre il punto B2 contiene il riferimento a due sole voci. L’appellante sostiene che l’ambiguità della clausola giustifichi la propria condotta, invocando il favor partecipationis.
La Corte ritiene che una lettura logico-sistematica faccia agevolmente emergere l’errore. È sufficiente collegare il riferimento espresso alle “n.7 voci” con la previsione in apertura dello stesso articolo, che impone in via generale l’esibizione della “documentazione relativa all’offerta tecnica“. Il concorrente, in quanto operatore del settore, era tenuto a una diligenza professionale nella lettura delle disposizioni di gara.
Il Collegio valorizza altresì il principio di leale collaborazione: in caso di perplessità, l’appellante avrebbe potuto formulare tempestivamente uno specifico quesito alla stazione appaltante. Non convince neppure la qualificazione della nota del 15.10.2024 come soccorso istruttorio, poiché essa si limitava a chiedere spiegazioni sulla mancata allegazione, senza sollecitare l’integrazione documentale.
Accertata la riconoscibilità del refuso, il rigetto dei primi due motivi rende irrilevante l’esame degli ulteriori. La riduzione del punteggio dell’aggiudicataria non inciderebbe sulla graduatoria, stante il punteggio zero assegnato all’appellante; la censura sulle spese presupponeva l’accoglimento dell’appello. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di causa in ragione della vicenda nel suo complesso.
Nota della Redazione
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